Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).
In sintesi il Regolamento prevede che:
sono considerati dormienti i depositi di somme di denaro o i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari; al verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, (e con l’eccezione relativa ai libretti di deposito al portatore per i quali è stata prevista una disciplina ad hoc di cui si parlerà nei prossimi paragrafi), l’intermediario dovrà inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme e i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti ad un fondo pubblico istituito per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.Gli intermediari dovranno comunicare entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero dell’Economia e delle Finanze i rapporti per i quali, nell’anno precedente si siano verificate le condizioni per l’estinzione.
L’elenco dei rapporti dormienti dovrà anche essere pubblicato, sempre entro il 31 marzo di ogni anno, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Entro il 31 maggio di ogni anno, gli intermediari dovranno poi riversare al menzionato fondo, oltre che il denaro, gli strumenti finanziari ed i titoli relativi ai rapporti contrattuali per cui si è verificata la dormienza.
Il Regolamento ha anche stabilito un regime transitorio per i rapporti il cui periodo di dormienza sia maturato prima dell’entrata in vigore del Regolamento stesso. Per tali rapporti, con eccezione dei libretti di deposito al portatore di cui si tratterà al successivo paragrafo, dovrà essere inviata entro sei mesi dall’entrata in vigore della normativa la lettera di cui al punto 2.
In riferimento ai depositi a risparmio al portatore, a causa dell’evidente impossibilità per l’intermediario di conoscere il titolare pro-tempore di un titolo che può circolare mediante semplice consegna, è stato affisso presso i locali di ogni filiale della Banca del Piemonte, un elenco contenente il numero del rapporto dei depositi al portatore divenuti dormienti nel periodo di riferimento: tale elenco è altresì qui di seguito pubblicato.
Il possessore del libretto divenuto dormiente che voglia evitare l’estinzione del rapporto e la conseguente devoluzione delle somme al un fondo pubblico dovrà parimenti, entro il termine di 180 giorni dalla data di affissione e pubblicazione dell’avviso, provvedere a movimentare il rapporto o in alternativa compilare e sottoscrivere presso la filiale la dichiarazione con cui attesta di voler considerare attivo il rapporto.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle nostre filiali.
Elenco depositi al portatore dormienti al 31/05/2009
Estratto della normativa in materia di assegni circolari non riscossi
Con legge n.166/2008, entrata in vigore il giorno 28 ottobre 2008, è stato convertito, con modificazioni, il DL n. 134/2008 che ha previsto all’art. 3, comma 2 bis:
- che gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto (3 anni fermo restando il diritto del richiedente l’emissione) vengano comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- che, in sede di prima applicazione, detti importi vadano comunicati al predetto Dicastero entro il 15 novembre 2008;
- l’introduzione di sanzioni amministrative in capo agli intermediari in caso di inesatta/mancata osservanza degli adempimenti prescritti.
Sulla base di indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze le banche hanno provveduto, in sede di prima applicazione della fase transitoria, a comunicare al Fondo, entro il 15 novembre 2008, l’importo degli assegni (non rimborsati al richiedente l’emissione dell’assegno stesso) il cui termine di prescrizione triennale è scaduto al 31 dicembre 2007, a meno che non sia maturata la prescrizione ordinaria decennale a favore della predetta banca emittente. Le banche hanno quindi provveduto a comunicare al Fondo gli assegni con data di emissione compresa tra il 01/01/1998 e il 31/12/2004.
Successivamente con la conversione in legge 190/2008 del DL. 155/2008 il cui art.4 ha apportato modifiche ed integrazioni alla disciplina contenuta nell’art.1 legge 266/2005 in merito ai rapporti dormienti ed agli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, sono stati definiti i termini definitivi di comunicazione e devoluzione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare:
Fase transitoria:
- devolvere al Fondo entro il termine del 31 maggio 2009, gli importi degli assegni il cui termine triennale è scaduto al 31 dicembre 2007 e che non siano stati rimborsati al richiedente l’emissione dell’assegno stesso, a meno che non sia maturata la prescrizione ordinaria decennale a favore della predetta banca emittente. Devolvere quindi al Fondo gli assegni con data di emissione compresa tra il 01/01/1998 e il 31/12/2004.
Fase a regime:
- comunicare al Fondo entro il 31 marzo di ogni anno, l’importo degli assegni il cui termine di prescrizione triennale è scaduto al 31 dicembre precedente e che non siano stati rimborsati al richiedente l’emissione dell’assegno stesso, a meno che non sia maturata la prescrizione ordinaria decennale a favore della predetta banca emittente;
- devolvere al Fondo entro il termine del 31 maggio di ogni anno gli importi degli assegni il cui termine triennale è scaduto al 31 dicembre precedente che non siano stati rimborsati al richiedente l’emissione dell’assegno stesso, a meno che non sia maturata la prescrizione ordinaria decennale a favore della predetta banca emittente.
A differenza dei depositi dormienti, non sono stati previsti precisi incombenti pubblicitari a carico degli intermediari.