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Lo Statuto

Lo Statuto di Banca del Piemonte

Denominazione – Sede – Durata – Scopo

ART.1
La Società per Azioni denominata “Banca del Piemonte S.p.A.”, costituita in Torino il 26 aprile 1912, è retta dal presente statuto.

ART. 2
La Società ha sede in Torino.
Il Consiglio di Amministrazione potrà, subordinatamente alle autorizzazioni da chiedersi in conformità alle disposizioni di legge, istituire succursali, agenzie e rappresentanze tanto in Italia quanto all’Estero.

ART. 3
Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la Società si intende quello risultante dal libro soci.

ART. 4
La durata della Società è fissata fino a tutto il trentun dicembre duemilanovanta.
La Società potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell’Assemblea.

Oggetto sociale

ART. 5
La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

Capitale sociale e azioni

ART. 6
Il Capitale Sociale è di Euro 100.000.000 (centomilioni) diviso in numero 1.000.000 (unmilione) di azioni ordinarie da nominali Euro 100 (cento).
Potrà essere aumentato previa deliberazione dell’Assemblea dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni stabilite dalla legge.

ART. 7
Le azioni sono nominative salvo che la legge ne permetta il tramutamento in azioni al portatore.
L’azione è indivisibile.
Le azioni attribuiscono ai loro possessori uguali diritti. Per quanto riguarda le modalità di emissione e circolazione delle azioni si applicano le norme di legge.

Assemblea

ART. 8
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e si riuniscono presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purché in Italia.
Le Assemblee ordinarie si terranno almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale; le Assemblee straordinarie saranno convocate nei casi stabiliti dalla legge.

ART. 9
L’Assemblea Ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati ed a deliberare su quant’altro alla stessa è attribuito dalla legge, approva:
– le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; dell’Amministratore Delegato e/o del Direttore Generale e del restante personale;
– i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
– i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
– l’eventuale limitazione al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale più elevato del 100% (rapporto di 1:1) ma comunque non superiore al 200% (rapporto 2:1) nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalle disposizioni che disciplinano l’attività bancaria;
– l’eventuale determinazione dell’ammontare della remunerazione del Presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica in misura maggiore alla remunerazione fissa percepita dal vertice dell’organo con funzione di gestione, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalle disposizioni che disciplinano l’attività bancaria.

ART. 10
Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente l’indicazione della data, ora e luogo dell’adunanza e dell’Ordine del Giorno comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima della data prevista.
In mancanza delle formalità suddette le Assemblee si riterranno regolarmente costituite quando è rappresentato l’intero Capitale Sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
L’intervento all’Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

ART. 11
I soci aventi diritto di intervenire all’Assemblea potranno farsi rappresentare soltanto da altro socio. In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita che con le esclusioni e limitazioni di legge.

ART. 12
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da uno dei Vice Presidenti scelto secondo l’anzianità di carica o, in mancanza anche di costoro, dalla persona eletta dalla stessa Assemblea.
Al Presidente sono attribuiti i poteri previsti dalla legge.
Il Presidente è assistito da un Segretario designato all’Assemblea che può anche non essere socio.
Nei casi previsti dalla legge ed in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno il verbale è redatto da un Notaio.

ART. 13
Per la validità della costituzione e delle deliberazioni delle Assemblee si fa richiamo alle norme di legge.

ART. 14
Ogni azione ha diritto ad un voto.ART. 15
Le deliberazioni si prendono per appello nominale, salva diversa modalità stabilita dal Presidente, tenuto presente il numero dei voti a ciascuno spettante.

ART. 16
Le deliberazioni dell’Assemblea si faranno constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

ART. 17
Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatte salve le ipotesi di recesso previste dalla legge.
È espressamente escluso il diritto di recesso nei casi di:
– proroga del termine di durata della società;
– introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

Amministrazione

ART. 18
La Banca è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da sette a dieci nominati dall’Assemblea.
Gli Amministratori devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.
Per quanto riguarda la nomina e la revoca, nonché per la sostituzione degli Amministratori nel corso del mandato, si osservano le modalità ed i principi previsti dalla legge e dalle disposizioni di vigilanza.
In ogni caso dovrà essere assicurata la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e il rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.

ART. 19
I Consiglieri durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

ART. 20
Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall’Assemblea, e uno oppure due Vice Presidenti i quali disgiuntamente, per anzianità di carica, sostituiranno il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate e preventive informazioni sulle materie all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare inoltre un Amministratore Delegato. Non è prevista la contestuale presenza dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale qualora tali cariche siano assegnate a persone diverse, pertanto, i poteri e i compiti connessi alle due cariche possono essere cumulati in capo allo stesso Consigliere.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Comitato Esecutivo composto da non meno di tre e non più di cinque dei suoi membri.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non può essere membro del Comitato Esecutivo ma può partecipare, senza diritto di voto, alle relative riunioni.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Inoltre, nel rispetto delle vigenti norme di legge, delle disposizioni di vigilanza e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione in relazione a concrete esigenze può istituire altri comitati composti da non meno di tre e non più di cinque dei suoi membri, di cui almeno uno indipendente.
Il Consiglio di Amministrazione provvede infine alla nomina di un Segretario che potrà essere scelto anche non tra i suoi membri.

ART. 21
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso da spedirsi a mezzo raccomandata o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello stabilito per la riunione, in via ordinaria di regola una volta al mese ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne manifesti la necessità o ne venga fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità di voti prevarrà il voto di chi presiede.
Il Consiglio di Amministrazione potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.
La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente o da uno dei due Vice Presidenti scelto secondo l’anzianità di carica o dall’Amministratore Delegato, anche se non presenti nel luogo di convocazione, fatta salva diversa inderogabile disposizione di legge; in mancanza dei predetti soggetti, la presidenza è assunta dall’Amministratore eletto dagli intervenuti.
I verbali delle sedute del Consiglio saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario e saranno annotati sul libro prescritto dall’art. 2421 del Codice Civile.
Gli estratti delle deliberazioni, ove non verbalizzate da Notaio, saranno certificati conformi dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti.

ART. 22
Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società tranne quelli che per legge sono riservati all’Assemblea degli Azionisti.
L’organo amministrativo è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:
– la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
– l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
– l’indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre al Presidente, hanno la rappresentanza della Società;
– la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
– gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
– il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservati alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i compiti attribuiti all’organo con funzione di supervisione strategica dalla normativa di vigilanza e le decisioni concernenti:
– la definizione delle linee e delle operazioni strategiche, nonché dei piani industriali e finanziari e la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
– l’approvazione dell’assetto organizzativo e di governo societario garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
– l’approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
– la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
– l’approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
– l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali e rappresentanze;
– l’acquisto, la costruzione e la vendita di immobili di rilievo;
– l’assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
– la nomina e la revoca del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei Dirigenti;
– la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, sentito l’organo di controllo;
– l’eventuale costituzione e lo scioglimento di comitati interni agli organi aziendali, nonchè le relative attribuzioni;
– la cancellazione e la riduzione di ipoteche nelle ipotesi in cui esse non siano poste, rispettivamente, in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati dalla Banca.
Nel rispetto delle vigenti norme di legge e di Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni all’Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega, nonché – limitatamente all’attività di erogazione e gestione del credito – al Comitato Esecutivo.
Per determinati atti o singoli negozi, poteri potranno essere conferiti a singoli Consiglieri.
In materia di erogazione e gestione del credito e di transazioni concernenti il recupero dei crediti poteri decisionali potranno essere conferiti, oltre che al Comitato Esecutivo, agli organi collegiali previsti dalla struttura organizzativa ed ai dipendenti della Società, entro limiti di importo predeterminati in base all’importanza delle funzioni e del grado ricoperto.
Il Presidente può assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest’ultimo in occasione della prima riunione successiva.
Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Firma e rappresentanza sociale

ART. 23
La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti disgiuntamente, se eletti, ed all’Amministratore Delegato, con facoltà di nomina di avvocati e procuratori per rappresentare la Società in giudizio nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire, per determinati atti o categorie di atti, e revocare, nelle forme di legge, la firma sociale al Direttore Generale, se nominato, ed ai dipendenti della Società, in base all’importanza delle funzioni e del grado ricoperto; potrà inoltre, ove necessario, nominare e revocare, nei modi di legge, procuratori estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

Direzione Generale

ART. 24
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale a cui è affidata la direzione della Società; egli provvede alle funzioni di Capo dell’Esecutivo nonché alla esecuzione delle deliberazioni degli Organi Amministrativi.
Il Direttore Generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o due Condirettori Generali di cui uno vicario, determinandone compiti e poteri.

Collegio Sindacale

ART. 25
Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due supplenti.
I Sindaci devono possedere i requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.
Per la nomina, la sostituzione, la revoca, la durata, le attribuzioni, i compiti, i poteri e la retribuzione dei Sindaci si osservano le disposizioni di legge e di vigilanza.
In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.
In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Revizione legale dei conti

ART. 26
La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro.

Bilancio e utili

ART. 27
Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere, nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge e dalla normativa di vigilanza, il Bilancio, corredato dalla relativa documentazione da sottoporre previo esame da parte dei Sindaci e della società di revisione legale alla approvazione dell’Assemblea.

ART. 28
Dagli utili netti risultanti dal Bilancio è prelevata una somma pari a quanto stabilito per legge da destinare alla riserva legale sino a che non abbia raggiunto il limite di legge.
Il residuo è così ripartito:
– una somma non superiore al 10% (dieci per cento) riservata al Consiglio di Amministrazione, da determinarsi comunque nei limiti delle disposizioni in materia di prassi e politiche di remunerazione e nel rispetto delle politiche di remunerazione approvate dall’Assemblea avuto riguardo al rischio assunto dalla Banca e alle strategie di lungo periodo;
– il residuo alle azioni quale dividendo salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
In caso di distribuzione, i dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescriveranno a favore della Banca e saranno portati ad incremento della “Riserva Straordinaria”.

Disposizioni finali

ART. 29
Per le controversie fra la Società ed i singoli soci per motivi attinenti e dipendenti dal rapporto sociale, foro competente è quello di Torino.

ART. 30
Nel caso di scioglimento l’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.
L’attivo sociale che residuerà al termine della liquidazione verrà ripartito tra i soci in proporzione delle azioni sociali possedute.

ART. 31
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa espresso riferimento al Codice Civile ed alle speciali leggi e disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività bancaria.

Firmato:
Francesco Pene Vidari

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