Sospensione delle rate del mutuo Un sostegno per le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate mensili del mutuo Fondo "Gasparrini" Temporanea difficoltà Sospensione fino a 18 mesi 50% interessi a carico del Fondo Prendi un appuntamento Il Fondo Criteri di accesso Su quali mutui è applicabile la sospensione Come funziona Come accedereTrasparenzaPrendi un appuntamento Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa Un sostegno per le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate mensili del mutuo Il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa (cosidetto Fondo Gasparrini) è stato istituito a fine 2007. Consente ai titolari di un mutuo fino a 400.000 €, contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione. Criteri di accesso I presupposti necessari per poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo. I casi attualmente previsti per l’accesso al Fondo sono: – sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito – riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione dell’orario, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito – cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato – cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.) – morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80% – calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti – eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. La legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall’art. 64 comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni Bis convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) relativo alla validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa che, pertanto, continueranno ad avere accesso ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa, essendo estesa la validità dell’art 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Su quali mutui è applicabile la sospensione I requisiti dei mutui e degli immobili La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica ai mutui di importo fino a 400.000 €: – oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 – erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga – che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate (comprese quelle concesse dalla banca) purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi. Il DL del 25.05.2021 n. 73 ha riattivato la deroga, che prevede che ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione non si tiene conto delle sospensioni ex lege già concesse sui mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo. Qualora non siano decorsi 3 mesi di regolare ammortamento, la durata del nuovo periodo di sospensione sarà decurtata del periodo di sospensione già usufruito (tale indicazione si applica alle sospensioni ex lege per calamità o per Fondo di Solidarietà). I mutui per i quali è in essere una sospensione rilasciata autonomamente dalla banca sono considerati in regolare ammortamento (deroga applicabile fino al 31.12.2021); – oggetto di garanzia del Fondo per la prima casa di cui all’art. 1, comma 48 lett.c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito della deroga prevista dal DL n.73 del 25.05.2021 in vigore fino al 31.12.2021 La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: – ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato; – fruizione di agevolazioni pubbliche (diverse dalla garanzia del “Fondo prima casa” di cui all’art. 1, comma 48 lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che consente comunque la sospensione del mutuo a seguito della deroga riattivata dal DL del 25.05.2021 n. 73 e applicabile fino al 31.12.2021); – per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui all’art. 2 comma 479 della legge n. 244/2007 e successive modifiche, purché tale assicurazione garanti L’immobile, oggetto del mutuo, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso e deve costituire l’abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda. In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari. Come funziona I benefici del Fondo Il Fondo consente la sospensione dell’intera rata per un periodo massimo di 18 mesi e il rimborso del 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione. In caso di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, la durata della sospensione massima che puoi richiedere è: – 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi. – 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi. – 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi. Approfondisci con un esempio gli effetti della sospensione sul piano di ammortamento. Come accedere I dettagli sulla sospensione e i moduli necessari Quali moduli servono? Modulo di “Domanda di Accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui per l’Acquisto della Prima Casa” presente sul sito di Consap Alla domanda deve essere allegata: titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo documentazione indicata nel modello di domanda, idonea a dimostrare l’accadimento dell’evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo Quanto tempo ci impiega la Banca ad accogliere la richiesta di sospensione del mutuo? Al ricevimento della documentazione completa e corretta della richiesta di sospensione da parte del Cliente, la Banca a seguito delle opportune verifiche, provvede a deliberare la pratica e ad attivare la sospensione sul piano di ammortamento prima della scadenza della prossima rata. Entro 10 giorni solari consecutivi la Banca provvede a caricare sul portale Consap la richiesta del Cliente per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge in materia. A sua volta Consap, entro 20 giorni solari dalla ricezione della richiesta, trasmette alla Banca l’esito dell’istruttoria effettuata.A tal proposito anche in assenza di esito da parte di Consap, decorsi 20 giorni, la richiesta si intenderà accolta.Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta Consap, o dallo scadere del termine dei 20 giorni, verrà inviata una apposita comunicazione al Cliente per informarlo sull’esito dell’istruttoria eseguita da Consap.Nel caso di esito negativo, il Cliente potrà rivolgersi alla Filiale e/o Gestore di riferimento per individuare insieme una soluzione alternativa. La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria né sono necessarie garanzie aggiuntive. Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare, senza produzione di interessi su altri interessi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare: – Le FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze – (sezione liquidità a famiglie e imprese) – Le FAQ di Consap – Guida ABI Sospensione delle rate del mutuo per supportare le famiglie in difficoltà Trasparenza Scarica i documenti per conoscere tutte le caratteristiche e le condizioni Foglio Informativo Mutui Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori – ADESSOpuoi CASA Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento alle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori ADESSOpuoi CASA” disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali della Banca. Potrebbe interessarti Conti correnti Conto BP Incontriamoci Il conto che nasce dall’incontro fra te, le tue esigenze e Banca del Piemonte. Pensato per chi utilizza molti servizi Scopri di più Mutuo ADESSOpuoi casa Fondo di Garanzia Prima Casa Con il Fondo di Garanzia Prima Casa, i tuoi sogni diventano realtà! Scopri la soluzione studiata per giovani e famiglie Scopri di più Protezione Protezione mutui e prestiti Polizza Domino Free, temporanea per il caso di morte. Dedicata a chi ha un mutuo o un prestito ed intende garantire ai beneficiari un capitale in ... Scopri di più Siamo a tua disposizione Assistenza telefonica Hai bisogno di un’informazione o vorresti prendere un appuntamento? Chiamaci! Chiama il Servizio Clienti Assistenza online Compila il form e inviaci il tuo messaggio! Risponderemo alla tua richiesta il prima possibile! Scrivici un messaggio Le nostre filiali e gestori Non vediamo l’ora di conoscerti di persona. Trova la filiale o il gestore più vicino a te! Trova una filiale