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Sospensione delle rate del mutuo

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

Fondo "Gasparrini"
Temporanea difficoltà
Sospensione fino a 18 mesi
50% interessi a carico del Fondo
Il Fondo Criteri di accesso Su quali mutui è applicabile la sospensione Come funziona Come accedereTrasparenzaPrendi un appuntamento

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini)

Un sostegno per le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate mensili del mutuo

Il Fondo consente ai titolari di un mutuo prima casa di importo fino a 400.000 € di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate (quota capitale + quota interessi) per un massimo di 2 volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Criteri di accesso 

I presupposti necessari per poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo

E’ possibile richiedere la sospensione se uno dei cointestatari del mutuo rientra in una di queste situazioni:

– Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione

– Cessazione del rapporto di lavoro previsto dall’art. 409, n.3 del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione

– Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni oppure riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni

– Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore individuale e soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile: calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus

– Morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%

Dal 1° gennaio 2024 l’accesso al Fondo è consentito qualora sussistano i seguenti requisiti

– richiedenti per i quali l’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a 30.000 euro

– mutui di importo fino a 250 mila euro

– mutui già ammessi al beneficio della sospensione del mutuo che non abbiano completato il numero complessivo dei 18 mesi; eventuali sospensioni concesse autonomamente dalla Banca concorrono nel calcolo del periodo massimo di sospensione

Su quali mutui è applicabile la sospensione

I requisiti dei mutui e degli immobili

La sospensione si applica ai mutui prima casa intestati a persone fisiche, d’importo non superiore a 250.000 € in ammortamento da almeno 1 anno.

La sospensione si applica anche ai mutui:

– oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130

– erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga

che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate (comprese quelle concesse dalla banca) purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi. 

– oggetto di garanzia del Fondo per la prima casa di cui all’art. 1, comma 48 lett.c della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito della deroga prevista dal DL n.73 del 25/05/2021 in vigore fino al 31/12/2021

La sospensione non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato

fruizione di agevolazioni pubbliche eccetto per la Garanzia del Fondo sui mutui prima casa

– per i quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui all’art. 2 comma 479 della legge n. 244/2007 e successive modifiche

relativi ad immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e con caratteristiche di lusso

Come funziona

I benefici del Fondo

E’ possibile richiedere la sospensione dell’intera rata fino a un massimo di 18 mesi.

In caso di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, la durata della sospensione massima che puoi richiedere è:

6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi

12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi

18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi

Nel periodo di sospensione sul debito residuo maturano interessi calcolati al tasso indicato in contratto e con le modalità ivi previste. Il Fondo corrisponde alla Banca il 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione e calcolati sul debito residuo alla data di decorrenza della sospensione, applicando il tasso di interesse contrattuale vigente. La quota di tali interessi non rimborsata dal Fondo alla Banca viene corrisposta dal mutuatario. Tale rimborso avviene, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata, scadente dopo il periodo di sospensione. Il rimborso avviene in quote di uguale importo, aggiuntive alle rate stesse e per una durata pari alla durata residua del finanziamento. A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allunga per un periodo pari a quello della sospensione. Al termine della stessa, il rimborso del mutuo (quota capitale e quota interessi) riprende con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.

Approfondisci con un esempio gli effetti della sospensione sul piano di ammortamento.

Come accedere

I dettagli sulla sospensione e i moduli necessari

Quali moduli servono?

            • Modulo di “Domanda di Accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui per l’Acquisto della Prima Casa” presente sul sito di Consap

Alla domanda deve essere allegata:

  • titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo
  • documentazione indicata nel modello di domanda, idonea a dimostrare l’accadimento dell’evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo

 

Quanto tempo ci impiega la Banca ad accogliere la richiesta di sospensione del mutuo?

Al ricevimento della documentazione completa e corretta della richiesta di sospensione da parte del Cliente, la Banca a seguito delle opportune verifiche, provvede a deliberare la pratica e ad attivare la sospensione sul piano di ammortamento prima della scadenza della prossima rata.

Entro 10 giorni solari consecutivi la Banca provvede a caricare sul portale Consap la richiesta del Cliente per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge in materia.

A sua volta Consap, entro 20 giorni solari dalla ricezione della richiesta, trasmette alla Banca l’esito dell’istruttoria effettuata.
A tal proposito anche in assenza di esito da parte di Consap, decorsi 20 giorni, la richiesta si intenderà accolta.
Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta Consap, o dallo scadere del termine dei 20 giorni, verrà inviata una apposita comunicazione al Cliente per informarlo sull’esito dell’istruttoria eseguita da Consap.
Nel caso di esito negativo, il Cliente potrà rivolgersi alla Filiale e/o Gestore di riferimento per individuare insieme una soluzione alternativa.

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare:

– Il sito di Consap e le relative FAQ

– La Guida ABI Sospensione delle rate del mutuo per supportare le famiglie in difficoltà

Trasparenza

Scarica i documenti per conoscere tutte le caratteristiche e le condizioni

Foglio Informativo Mutui

Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori – ADESSOpuoi CASA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento alle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori ADESSOpuoi CASA” disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali della Banca.

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