Sospensione delle rate del mutuo Per supportare le famiglie in difficoltà Fondo "Gasparrini" Temporanea difficoltà Fino a 18 mesi Emergenza Covid 19 Prendi un appuntamento Di cosa si tratta Come funzionaEmergenza Covid 19Come accedereInformazioni aggiuntiveTrasparenzaPrendi un appuntamento Di cosa si tratta Fondo Gasparrini Di una misura di sostegno per le famiglie in particolari condizioni di difficoltà – attiva tramite il Fondo Solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini istituito con Legge n. 244 del 24/12/2007 s.m.i.) – che negli ultimi due anni è stata rafforzata da alcuni interventi legislativi* volti a contenere gli effetti dell’emergenza Covid 19. * D.L. del 2 marzo 2020, n. 9 art. 26, D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 art. 54, Decreto 25 marzo 2020, Legge 24 aprile 2020, n.27, allegato Parte 1, art. 54 (Cura Italia), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 c.d. “Decreto Sostegni bis”, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 64, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Come funziona I presupposti necessari per poter richiedere la sospensione delle rate del mutuo La misura consente di richiedere alla banca che ha erogato il mutuo la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi allungando il piano di ammortamento per un periodo pari alla durata della sospensione. La sospensione può essere richiesta al verificarsi, nei 3 anni precedenti la domanda, dei seguenti eventi che riguardano il mutuatario: morte, riconoscimento di handicap grave invalidità civile non inferiore all’80% perdita del posto di lavoro (subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione) sospensione del lavoro per un periodo di almeno 30 giorni riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni. Negli ultimi due casi elencati (sospensione e riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni) la sospensione delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a: 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni 12 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni 18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni I 18 mesi di sospensione sono fruibili in non più di due periodi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi. Approfondisci con un esempio gli effetti della sospensione sul piano di ammortamento. A quali mutui si applica la misura: relativi ad un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso che non superano l’importo di 400.000 € ai mutui in ammortamento da almeno un anno che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi previsti dalla misura anche ai mutui con un ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato Emergenza Covid 19 Fino al 31/12/2022 La richiesta di sospensione può essere presentata senza l’indicazione dell’ISEE, l’indicatore della situazione economica equivalente (in deroga al limite previsto di 30.000 €). La misura è stata estesa anche: ai lavoratori autonomi, liberi professionisti, inclusi artigiani e commercianti, che a causa dell’emergenza Coronavirus hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 i titolari di mutui per un importo massimo di 400.000 € i titolari di mutui che fruiscono del Fondo di garanzia per i mutui prima casa le cooperative edilizie a proprietà indivisa, per i mutui ipotecari erogati alle stesse anche a coloro che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 € ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, da almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate Come accedere I dettagli sulla sospensione e i moduli necessari Quali moduli servono? Modulo di “Domanda di Accesso al Fondo di Solidarietà per i Mutui per l’Acquisto della Prima Casa” presente sul sito di Consap Alla domanda deve essere allegata: titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo documentazione indicata nel modello di domanda, idonea a dimostrare l’accadimento dell’evento impeditivo del pagamento della rata di mutuo Quanto tempo ci impiega la Banca ad accogliere la richiesta di sospensione del mutuo? Al ricevimento della documentazione completa e corretta della richiesta di sospensione da parte del Cliente, la Banca a seguito delle opportune verifiche, provvede a deliberare la pratica e ad attivare la sospensione sul piano di ammortamento prima della scadenza della prossima rata. Entro 10 giorni solari consecutivi la Banca provvede a caricare sul portale Consap la richiesta del Cliente per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge in materia. A sua volta Consap, entro 20 giorni solari dalla ricezione della richiesta, trasmette alla Banca l’esito dell’istruttoria effettuata.A tal proposito anche in assenza di esito da parte di Consap, decorsi 20 giorni, la richiesta si intenderà accolta.Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta Consap, o dallo scadere del termine dei 20 giorni, verrà inviata una apposita comunicazione al Cliente per informarlo sull’esito dell’istruttoria eseguita da Consap.Nel caso di esito negativo, il Cliente potrà rivolgersi alla Filiale e/o Gestore di riferimento per individuare insieme una soluzione alternativa. La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria né sono necessarie garanzie aggiuntive. Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare, senza produzione di interessi su altri interessi. Informazioni aggiuntive Ulteriori informazioni e aggiornamenti Per ulteriori informazioni è possibile consultare: Le FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze – (sezione liquidità a famiglie e imprese) Le FAQ di Consap Guida ABI Sospensione delle rate del mutuo per supportare le famiglie in difficoltà Anche a distanza, la tua Filiale e/o Gestore rimangono a disposizione per informazioni relative alle richieste, per verificare i requisiti di ammissibilità e per valutare insieme tutte le opzioni che la normativa “emergenziale” offre alle famiglie. Trasparenza Scarica i documenti per conoscere tutte le caratteristiche e le condizioni Foglio Informativo Mutui Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori – ADESSOpuoi CASA Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento alle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori ADESSOpuoi CASA” disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali della Banca. Potrebbe interessarti Conti correnti Conto BP Incontriamoci Il conto che nasce dall’incontro fra te, le tue esigenze e Banca ... Scopri di più Mutuo ADESSOpuoi casa ADESSOpuoi CASA con Fondo di Garanzia Prima Casa Con il Fondo di Garanzia Prima Casa, i tuoi sogni diventano realtà! ... 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