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Accordo Banca del Piemonte e Associazione Movimento dei Consumatori

Banca del Piemonte comunica che, nell’ottica di rafforzare la tutela del consumatore, si è determinata in accordo con l’associazione Movimento Consumatori ad apportare alcune modifiche contrattuali nei rapporti con i fideiussori che rivestano la qualità di consumatore, in virtù delle quali non troveranno attivazione da parte della Banca le seguenti clausole, ove presenti nel testo di fideiussione:

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata o presentata allo sportello. La dichiarazione di recesso si reputa efficace nei confronti della Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere;

Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e/o altro accessorio; analoga Clausola con previsione della limitazione alla facoltà di opporre eccezioni;

Il fideiussore riconosce alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti;

La Banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti. Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore;

Nel caso di fideiussione prestata da coniugi, la Banca è espressamente autorizzata – in deroga all’art. 190 cod. civ. – ad agire in via principale, anziché sussidiaria, per l’intero suo credito sui beni personali di ciascuno di essi;

Alla fideiussione prestata da un soggetto che riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 206/2005 a favore di un soggetto che rivesta la medesima qualità – fatto salvo diverso specifico accordo in tal senso con il fideiussore stesso – non si applica quanto previsto dall’art. _____ [con richiamo ad articoli del contratto];

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie nascenti dall’erogazione dei servizi di cui al presente Contratto, il Cliente e la Banca in relazione all’obbligo di cui all’art. 5 comma 1 bis del d.lgs. 04.03.2010 n. 28 e smi di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria concordano ai fini dell’art. 5 comma 5 del medesimo decreto smi di sottoporre tali controversi all’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia, ferma restando la possibilità del cliente di rivolgersi all’Arbitro Bancario finanziario che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui alla presente clausola;

I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c. che si intende derogato;

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 cod. civ. (che disciplina la decadenza del debitore dal beneficio del termine in caso di sua insolvenza o diminuzione delle garanzie prestate o promesse), o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno – la Banca potrà dare pronta comunicazione scritta al cliente. Per consentire l’esercizio del diritto di garanzia di cui al presente articolo e per effettuare la compensazione, la Banca è altresì sin da ora autorizzata irrevocabilmente dal cliente a richiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del cliente, inclusi, a titolo esemplificativo titoli, quote di fondi comuni di investimento, certificato di deposito e polizze assicurative presso la banca. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di compensazione in caso di decadenza del beneficio del termine e del diritto di garanzia sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari;

Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l’obbligo del debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca;

Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi.

 

 

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