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Depositi dormienti

Estratto della normativa

Estratto della normativa in materia di depositi dormienti.

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento in materia di depositi dormienti (Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007).

In sintesi il Regolamento prevede che:

  • sono considerati dormienti i depositi di somme di denaro o i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
  • al verificarsi delle condizioni di cui al punto precedente, (e con l’eccezione relativa ai libretti di deposito al portatore per i quali è stata prevista una disciplina ad hoc di cui si parlerà nei prossimi paragrafi), l’intermediario dovrà inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme e i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti ad un fondo pubblico istituito per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.
  • Gli intermediari dovranno comunicare entro il 31 marzo di ogni anno alla Consap, su indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze con lettera del 03/11/2010 – Prot. n. 87062, e al Ministero dell’Economia e delle Finanze come precisato nel Comunicato n. 26 del 02/03/2012, i rapporti per i quali, nell’anno precedente si siano verificate le condizioni per l’estinzione.

    L’elenco dei rapporti dormienti dovrà anche essere pubblicato, sempre entro il 31 marzo di ogni anno, su un quotidiano a diffusione nazionale, nel caso in cui il costo della pubblicazione non superi il dieci per cento del valore totale dei conti da pubblicare come indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella circolare del 25 ottobre 2011 Prot. n. 83689.

    Entro il 31 maggio di ogni anno, gli intermediari dovranno poi riversare al menzionato fondo, oltre che il denaro, gli strumenti finanziari ed i titoli relativi ai rapporti contrattuali per cui si è verificata la dormienza.

    In riferimento ai depositi a risparmio al portatore, a causa dell’evidente impossibilità per l’intermediario di conoscere il titolare pro-tempore di un titolo che può circolare mediante semplice consegna, è stato affisso presso i locali di ogni filiale della Banca del Piemonte, un elenco contenente il numero del rapporto dei depositi al portatore divenuti dormienti nel periodo di riferimento.

    Il possessore del libretto divenuto dormiente che voglia evitare l’estinzione del rapporto e la conseguente devoluzione delle somme ad un fondo pubblico dovrà parimenti, entro il termine di 180 giorni dalla data di affissione e pubblicazione dell’avviso, provvedere a movimentare il rapporto o in alternativa compilare e sottoscrivere presso la filiale la dichiarazione con cui attesta di voler considerare attivo il rapporto.

    Il MEF ha affidato a Consap (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a.), la gestione delle domande di rimborso di somme già devolute dagli intermediari al Fondo.

    I clienti aventi diritto devono inoltrare, in autonomia, la richiesta di rimborso direttamente a Consap, anche per via telematica, agli indirizzi riportati nella sezione “contatti” presente sul sito http://www.consap.it/

    Sullo stesso sito è disponibile il modulo di richiesta e la relativa documentazione da presentare per la domanda di rimborso. Consap ha inoltre attivato una linea telefonica dedicata con la quale gestirà i contatti telefonici con gli interessati fornendo loro assistenza e indicazioni. La linea in questione 06/85796444 è attiva nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nell’orario 9,00/17,00.

    Consap procederà all’esame delle domande secondo l’ordine di ricevimento e provvederà a richiedere i documenti necessari – laddove non ancora presentati – per l’istruttoria delle pratiche.

    Vieni a trovarci per ulteriori informazioni.


    Elenco rapporti dormienti al 30/03/2023

    Elenco depositi al portatore dormienti al 30/03/2023

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