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Agevolazioni fiscali?
Sì, grazie

Scopri i benefici fiscali  in merito all’acquisto, alla ristrutturazione e all’efficientamento energetico degli immobili

Bonus ristrutturazioni

Che cos’è

Il bonus ristrutturazioni prevede la possibilità di usufruire di un 50% di detrazione fino a un massimo di spesa di 96.000 euro per immobili ad uso abitativo (sia per singole abitazioni, sia per condomini), da suddividere in dieci rate annuali di pari importo. La detrazione può essere richiesta per lavori effettuati sulle singole unità immobiliari ed è possibile far rientrare negli interventi dedicati alla ristrutturazione edilizia, anche quelli relativi alla demolizione e alla ricostruzione. Con un emendamento del decreto Aiuti (D.L. n.50/2022), approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, le banche potranno cedere il credito a tutti i soggetti diversi da consumatori o utenti, quindi non saranno più vincolate ai soli clienti professionali o privati. La modifica è stata introdotta per cercare di sbloccare i crediti legati ai bonus edilizi. Resto ancora da sciogliere il nodo delle responsabilità dei cessionari. 

Inoltre, tra le varie proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2022 è incluso anche il bonus ristrutturazioni, per cui continua ad essere prevista una detrazione del 50% con limite di spesa a 96.000 euro, ma con scadenza al 31 dicembre 2024.

Decreto Antifrode: le novità

Nel caso del bonus ristrutturazioni, così come anche per altri bonus è possibile usufruire dell’agevolazione tramite la tradizionale detrazione fiscale ripartita in dieci anni ma anche con lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto e la cessione del credito. 

Se si sceglie di optare, però, per queste ultime due soluzioni è bene sapere che dal 12 novembre 2021 sono subentrate importanti novità, sia per i contribuenti che per i tecnici abilitati, grazie al Decreto Antifrode. Modifiche che, oltre al bonus ristrutturazioni, hanno subìto anche il bonus barriere architettoniche, il bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, bonus fotovoltaico, bonus facciate, sismabonus ed ecobonus.

In sintesi i tecnici abilitati dovranno asseverare la congruità delle spese sostenute, mentre i contribuenti dovranno richiedere il visto di conformità dei dati riguardanti la documentazione che attesta la sussistenza o meno delle condizioni per accedere alla detrazione. Possono essere detratte anche le spese eseguite per il rilascio del visto di conformità.

Restano esclusi dalla misura antifrode i seguenti lavori:

– interventi effettuati su unità immobiliari (singole) o su parti condominiali che non superano i 10.000 euro (ad eccezione di lavori attinenti al bonus facciate);

– lavori che rientrano nella classificazione di “attività di edilizia libera“.

Chi può usufruire del bonus

Il bonus casa, nonché le detrazioni per lavori di ristrutturazione edilizia, spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L’agevolazione, infatti, è accessibile non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

– proprietari o nudi proprietari;

– titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

– locatari o comodatari;

– soci di cooperative divise e indivise;

– imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;

– soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;

– condomino, nel caso di interventi su parti comuni degli edifici.

La detrazione, inoltre, è fruibile anche da conviventi o coniugi purché sostengano le spese di ristrutturazione e siano intestatari di bonifici e fatture. Incentivo valido anche nel caso in cui il proprietario dell’immobile abbia le abilitazioni comunali a suo nome.

In sintesi ha diritto al bonus casa anche:

– il familiare convivente del possessore o di chi detiene l’immobile su cui va eseguito l’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile. La condizione di convivente o comodatario, però, deve essere tale nel momento in cui si procede alla richiesta dei lavori;

– il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;

– il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Come funziona per chi esegue lavori in proprio

Non sono esclusi dal bonus casa 110 neanche coloro che intendono eseguire lavori in proprio. In questo caso, però, hanno diritto al rimborso solo per quanto riguarda l’acquisto dei materiali utili alla ristrutturazione.

Gli interventi ammessi

Chi ha diritto al bonus casa può accedere a diverse agevolazioni su interventi inerenti a forme di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, demolizione e ristrutturazione edilizia ma anche lavori di restauro. Sono ammessi anche gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.

Da non tralasciare, poi, i lavori finalizzati:

– all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi come oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);

– alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

Il bonus casa può essere richiesto anche per:

– interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

– interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico;

– interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici;

– interventi per l’adozione di misure antisismiche;

– interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Relativamente ai lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali sono fiscalmente agevolabili solo i seguenti:

– manutenzione ordinaria;

– manutenzione straordinaria;

– restauro e risanamento conservati;

– ristrutturazione edilizia.

Per quanto riguarda le singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale rientrano nel bonus ristrutturazioni gli interventi di:

– manutenzione straordinaria;

– restauro e risanamento conservativo;

– ristrutturazione edilizia. 

Elenco degli interventi ammissibili

Gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia sono:

– caldaia;

– condizionatori;

– infissi;

– camino;

– fotovoltaico;

– finestre;

– facciate;

– infissi;

– impianto elettrico;

– pavimenti;

– persiane;

– risparmio energetico;

– tende da sole.

Occorre ricordare che, dal 2018, sussiste l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, proprio come già avviene per la riqualificazione energetica degli edifici. Una comunicazione che si rende indispensabile per una miglior valutazione e il monitoraggio degli obiettivi raggiunti in ambito energetico a seguito della ristrutturazione edilizia.

Una volta terminati i lavori e aver eseguito il collaudo, si hanno 90 giorni di tempo per inviare la documentazione all’ENEA, attraverso il portale dedicato.

Quali sono gli interventi soggetti a comunicazione ENEA?

Gli interventi che devono essere comunicati ad ENEA attraverso l’invio di specifica documentazione sono diversi a seconda della tipologia. Di seguito l’elenco completo dei lavori da comunicare.

Strutture edilizie

– riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;

– riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;

– riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno.

Infissi

– riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.

Impianti tecnologici

– installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;

– sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;

– sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;

– pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;

– sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;

– microgeneratori (Pe<50kWe);

– scaldacqua a pompa di calore;

– generatori di calore a biomassa;

– installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;

– installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;

– installazione di impianti fotovoltaici.

Bonifico “parlante” per i pagamenti

Oltre agli obblighi già indicati, la normativa prevede che per accedere al bonus casa i pagamenti necessari a sostenere le spese degli interventi siano effettuati tramite bonifico “parlante”. Questa tipologia di pagamento si differenzia dal più comune bonifico perché oltre ai dati verso cui è indirizzato (nome, cognome, indirizzo), l’Iban e la causale del versamento, indica anche il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva di chi ha eseguito gli interventi.

Bonus ristrutturazioni con sconto in fattura

La cessione del credito, introdotta dal Decreto Rilancio per il Superbonus, ora è valida anche per tutti quei lavori di ristrutturazione edilizia, Sismabonus ed Ecobonus, che non accedono al 110%. È dunque possibile sostituire la detrazione con uno sconto in fattura dello stesso importo, che viene applicato dal fornitore. Lo sconto può essere uguale all’importo dovuto.

Questa possibilità può essere adottata anche per le rate rimanenti, ancora non godute, delle detrazioni sulle spese sostenute.

Il limite di spesa

I crediti di imposta e i contributi soggetti ad un limite di compensabilità di 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020) e i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pongono il limite a 250.000 euro, non vengono applicati. Decade, poi, il divieto di utilizzare i crediti in compensazione quando si è in presenza di debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

Come fare la cessione del credito

Il fornitore può utilizzare la detrazione ottenuta sotto forma di credito d’imposta oppure cederla a sua volta anche a intermediari finanziari o istituti di credito, come ad esempio le banche. Il contribuente, per procedere alla scelta dell’opzione a lui più consona, deve eseguire gli adempimenti previsti per richiedere le detrazioni, oltre ad acquisire la seguente documentazione:

– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione. Il visto è rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;

– l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Tale documentazione è importante per certificare che i requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, siano stati rispettati.

Nel Decreto Bollette del 27 aprile 2022 (n. 34 di conversione del DL 17/2022) sono state introdotte nuove modifiche per evitare il blocco della cessione del credito in caso di esaurimento del tetto massimo da parte delle banche. In particolare nell’articolo 29-bis viene data alle banche che hanno esaurito il numero possibili di cessioni un’ulteriore possibilità per i soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente. Quindi sarà prevista: un prima cessione libera, una seconda e terza per intero, ma solo ai soggetti qualificati, ed infine una quarta cessione del credito delle banche per i propri correntisti. 

Le novità saranno applicate dalla prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022

 

Bonus mobili ed elettrodomestici

Che cos’è

Il bonus sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ rientra in un piano di agevolazioni del governo rivolto ai lavori edilizi di immobili. Introdotto per la prima volta nel 2013, riguarda tutti coloro che hanno in programma di comprare nuovi arredi, per il quale sono previsti lavori di ristrutturazione. La legge di bilancio (legge n. 178/2020, art. 1, comma 58) ha confermato la proroga del bonus, apportando modifiche alla percentuale di detrazione delle spese. Una proroga che ha interessato non solo l’incentivo dedicato all’acquisto di mobili ed elettrodomestici ma anche gli altri bonus per la riqualificazione edilizia e l’efficienza energetica della casa.

La Legge di Bilancio 2022 (n. 234/2021, articolo 1, comma 37) ha delineato una proroga dell’incentivo fino al 2024 ma con una importante modifica. Dal 1° gennaio 2022 si continuerà ad usufruire del bonus con una detrazione del 50% ma la spesa ammissibile non sarà più di 16mila euro, come era fino al 31 dicembre 2021, bensì di 10mila euro euro per l’anno 2022, di 8mila per il 2023 e di 5mila per il 2024 (comprensive di spese di trasporto e montaggio).

A quanto ammonta l’importo detraibile

La novità, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, è che la detrazione del 50% può essere applicata fino a una spesa massima di 10mila euro; mentre per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2021 il tetto di spesa resta di 16mila euro. Non cambiano, invece, le condizioni e i requisiti che consentono di accedere al bonus. 

L’incentivo è valido per l’acquisto, da parte di persone fisiche, di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), E (solo per lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie), F (per frigoriferi e congelatori) in considerazione di un’attività di ristrutturazione edilizia di un immobile o su parti comuni di edifici residenziali.

La novità sul bonus mobili riguarda una proroga fino al 2024 mantenendo un’aliquota del 50% ma con un tetto di spesa ammissibile che da 16mila euro scende a 10mila euro per il 2022.
L’agevolazione è accessibile per coloro che effettuano acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024 e non può essere richiesta da tutti ma solamente da coloro che, dal 1° gennaio dell’anno precedente, hanno eseguito anche un solo intervento di ristrutturazione edilizia.

Il pagamento va effettuato attraverso bonifico o carta di debito o credito. Non sono invece consentiti assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Secondo quanto si legge nella manovra approvata in commissione, per gli anni 2023 e 2024 l’ammontare massimo sale a 8mila euro, incluse spese di trasporto e montaggio, rispetto ai 5mila previsti.

Chi può usufruire della detrazione

Il bonus mobili ed elettrodomestici può essere ottenuto solamente dal contribuente che usufruisce della detrazione diretta (così come anche per la cessione del credito o sconto in fattura) per interventi di recupero edilizio o ristrutturazione di un immobile. In sintesi se a sostenere le spese della ristrutturazione edile, per cui si è fatta richiesta di detrazione, è uno dei coniugi allora sarà lo stesso coniuge che potrà fare richiesta e accedere all’incentivo.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile, poi, anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

È anche possibile accedere più volte al bonus se il richiedente esegue i lavori di ristrutturazione su più immobili. Il tetto massimo di spesa indicato dal bonus, infatti, fa riferimento ad una singola unità immobiliare.

Quali sono gli interventi detraibili

Danno diritto alla detrazione una serie di interventi che indichiamo di seguito:

– manutenzione straordinaria;

– manutenzione ordinaria;

– restauro;

– risanamento conservativo;

– ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti e interi fabbricati;

– ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi;

– ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili:

– letti;

– armadi;

– cassettiere;

– librerie;

– scrivanie;

– tavoli;

– sedie;

– comodini;

– divani

– poltrone;

– credenze;

– materassi

– apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici rientrano nel bonus quelli certificati come a risparmio energetico, quindi:

– forni con classe energetica non inferiore ad A;

– lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie con classe non inferiore a E;

– frigoriferi, congelatori con classe energetica non inferiore a F;

– apparecchi per la cottura, piastre riscaldanti elettriche;

– stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;

– forni a microonde;

– ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Sono detraibili anche gli altri elettrodomestici che non sono provvisti di etichetta (come nel caso dei piani a induzione o dei forni a microonde che sono classificati come apparecchi elettrici che erogano un’intensità di potenza variabile, perché selezionata da chi lo utilizza). Nell’agevolazione si possono includere anche trasporto e montaggio dei beni acquistati.

Quali sono le scadenze da rispettare

Per usufruire dell’agevolazione è necessario che l’intervento di ristrutturazione edilizia sia iniziato non prima del 1° gennaio dell’anno precedente l’acquisto dei mobili.

La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria. Per interventi che non richiedono comunicazioni o titoli abitativi, invece, la data di inizio lavori potrà essere dimostrata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Come ottenere il bonus mobili

Per aver accesso al bonus è necessario indicare le spese da detrarre nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche) e, come già indicato, può accedere al bonus solamente il contribuente che ha fatto la detrazione diretta (così come cessione del credito o sconto in fattura) dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Vige l’obbligo di tracciabilità del pagamento e, quindi, oltre al bonifico è ammessa la carta di credito o di debito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate. Unica condizione è che la società erogante il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

I documenti da conservare sono:

– l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);

– le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Ricordiamo che sussiste l’obbligo di invio della documentazione all’ENEA per ottenere le detrazioni su elettrodomestici. Tuttavia il ritardo nella trasmissione non comporta la
perdita del diritto alle detrazioni (risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

Infine vanno comunicatati all’ENEA sia la classe energetica dell’elettrodomestico acquistato che la potenza elettrica assorbita (kW). Per maggiori indicazioni è possibile consultare sul sito ENEA la pagina dedicata alle detrazioni fiscali

Gli elettrodomestici per cui è obbligatorio l’invio dei documenti sono i seguenti:

– forni;

– frigoriferi;

– lavastoviglie;

– piani cottura elettrici;

– lavasciuga;

– lavatrici.

A questo punto sorge spontanea una domanda: cosa succede se i mobili vengono comprati in due anni diversi? Il Fisco ha risposto così: si potrà usufruire della detrazione, ma senza raddoppiare il massimale. Il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito del bonus. 

Acquisti online e pagamenti a rate

Sono agevolati anche gli acquisti online, basterà conservare, in caso di mancata fattura, la copia del pagamento e l’estratto conto della carta di credito, per poter risalire ai dati fiscali di chi effettua la spesa. Infatti, per poter sfruttare l’agevolazione, i pagamenti devono essere sempre tracciabili. Infine il bonus può essere richiesti anche per chi sceglie il pagamento a rate.

Bonus interventi antisismici

Che cos’è il Sismabonus

Il Sismabonus è un’agevolazione fiscale che interessa i lavori riguardanti misure antisismiche, realizzati sia sugli immobili di tipo abitativo che su quelli utilizzati per attività produttive. Obiettivo della misura è incentivare la sistemazione e la messa in sicurezza degli edifici, per migliorarne la struttura contro il rischio sismico. Motivo per cui le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3.

Possono usufruire della detrazione sia i soggetti passivi Irpef (persone fisiche), sia i soggetti passivi Ires (imprese) che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

L’incentivo è stato prorogato al 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio 2022, che ha concesso la possibilità di accedere al bonus con detrazioni dal 50% all’80%, fino a raggiungere l’85% in caso di miglioramento di due classi sismiche nell’edificio eseguito da condomini. 

Gli interventi ammessi

Le spese sostenute per interventi riguardanti misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, hanno diritto ad una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Si può usufruire di una maggiore detrazione se gli interventi riducono sensibilmente il rischio sismico, come illustrato nella tabella:

Interventi su singole unità immobiliari

Intervento % Detrazione Limite Spesa Ammissibile
Interventi di adozione di misure antisismiche 50% 96.000 €
Interventi antisismici che consentano il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore 70% 96.000 €
Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio 80% 96.000 €

 

Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuta una riduzione del rischio sismico.

Nel caso in cui gli interventi antisismici siano combinati a interventi di riqualificazione energetica che interessino almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio, sono riconosciute ulteriori premialità, come illustrato nella tabella.

In questi casi la spesa massima su cui calcolare la detrazione è di 136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e da ripartire in dieci quote annuali.

Interventi su parti condominiali

 

Intervento % Detrazione Limite Spesa Ammissibile
Interventi di adozione di misure antisismiche 75% 96.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Interventi antisismici che consentano il passaggio a due classi inferiori di rischio sismico 85% 96.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di 1 classe del RISCHIO SISMICO 80% 136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
Interventi di EFFICIENZA ENERGETICA che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio e riduzione di 2 classi del RISCHIO SISMICO 85% 136.000 € da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

Come usufruire del bonus fiscale

Per avanzare richiesta di rimborsi su interventi antisismici bisogna seguire alcuni passaggi. In primis si deve indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile. Inoltre, se i lavori sono effettuati dal detentore, nella dichiarazione dei redditi vanno specificati gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio il contratto di locazione), in aggiunta agli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini dovranno segnalare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi. 

Tracciabilità pagamenti

Per sfruttare la possibilità di cessione del credito è necessario che i pagamenti non siano eseguiti con un comune bonifico, bensì con il “bonifico parlante” (bancario o postale effettuato anche online). Il motivo è che questa tipologia di bonifico è in grado di specificare: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. 

Cessione del credito

Il soggetto che richiede e ha diritto alle detrazioni fiscali può scegliere di ricevere un contributo dello stesso importo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Quest’ultimo sarà anticipato dalla ditta che effettua i lavori, poiché sarà proprio il fornitore a recuperarlo come credito d’imposta. Il fornitore avrà, poi, la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In alternativa, il beneficiario potrà trasformare il corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari. Questa preferenza può essere scelta anche per quanto riguarda le rate rimanenti, non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute.

Anche nel caso del Sismabonus non viene applicato il limite generale di compensabilità, che invece è solitamente previsto per i crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020). È abolito anche il limite di 250.000 euro che si applica ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

L’opzione deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità per eseguire tale scelta sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.

Nel momento in cui verrà selezionata l’opzione, il contribuente dovrà acquisire non solo gli adempimenti che solitamente sono previsti per accedere alle detrazioni ma anche i documenti indicati di seguito:

– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;

– l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. 

Che cos’è il Super Sismabonus

Il 2022 è l’anno della proroga di alcune misure fiscali relative al bonus casa, tra cui il Sismabonus al 110%, anche detto Super Sismabonus. La differenza principale tra le due agevolazioni non risiede solamente nella proroga temporale di alcune scadenze ma anche nel fatto che gli interventi previsti dal Super Sismabonus seguono gli adempimenti prescritti dal Decreto Rilancio nell’art. 119. A confermare quanto detto è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 556 del 25 agosto 2021, avente per oggetto “Superbonus – Sismabonus acquisti: destinazione d’uso dei fabbricati agevolabili e metodi alternativi alla detrazione – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)“.

L’art. 119 del Decreto Rilancio (decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34) stabilisce che gli interventi realizzati per ridurre il rischio sismico hanno diritto ad una detrazione fiscale potenziata al 110% delle spese sostenute. A prevederlo è l’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del Decreto Legge n. 63/2013.

La detrazione in esame elimina la premialità per il salto di classe sismica, requisito prima necessario per avere accesso alla misura fiscale. Una delle differenze con il Sismabonus è proprio l’introduzione della possibilità di indicare con la richiesta di agevolazione “nessun salto di classe”. In sintesi il Super Sismabonus favorisce i piccoli interventi orientati a migliorare la sicurezza statica degli immobili ma senza il vincolo di miglioramento delle classi sismiche degli stessi. Non è stato eliminato, invece, l’obbligo di eseguire gli interventi su immobili collocati in una delle zone a rischio sismico 1, 2 o 3 (esclusa la zona 4)

Le scadenze del Sismabonus e Super Sismabonus

Come abbiamo visto, possono usufruire del Sismabonus le persone fisiche, i condomini così come gli Istituti autonomi (IACP), gli enti assimilati, le Associazioni e società sportive, Onlus, organizzazioni di volontariato e cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Le differenze delle varie categorie consistono nelle proroghe delle scadenze per alcune tipologie di lavori.
Indichiamo, di seguito, le scadenze del bonus per interventi antisismici.

 

Soggetti Scadenza
  • Condomini;
  • Edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario: da 2 a 4 unità immobiliari o in comproprietà distintamente accatastate e al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

Proroga al 31 dicembre 2025 con aliquota decrescente:

  • 110% fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% fino al 31 dicembre 2024;
  • 65% fino al 31 dicembre 2025.
  • Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul numero massimo di due unità immobiliari, oltre al riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio
Proroga al 31 dicembre 2022, ma solamente nella condizione in cui al 30 giugno 2022 sia stato completato il 30% dell’intervento.
  • IACP (Istituti autonomi case popolari) o enti assimilati
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
Proroga al 31 dicembre 2023, ma solamente nella condizione in cui al 30 giugno 2023 sia completato il 60% dell’intervento.

Bonus facciate

Che cos’è

Il bonus facciate è l’agevolazione in campo edilizio che prevede una detrazione ai fini sia Irpef che Ires e, pertanto, utilizzabile dalle persone fisiche, dagli enti pubblici e privati commerciali e non, dalle società semplici, dalle associazioni tra professionisti, dalle società di persone e dalle società di capitali.

L’agevolazione è valida sulle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici situati nei centri storici e nelle aree già edificate delle città nelle zone A (centri storici), B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte) dei piani regolatori (come da decreto ministeriale n. 1444/1968) e zone ad esse assimilabili. La detrazione, pari al 60% delle spese per l’annualità 2022, deve essere ripartita in dieci quote annuali e non prevede un limite di spesa.

Gli interventi ammessi

Il bonus è fruibile per lavori riguardanti l’involucro esterno visibile dell’edificio, come le parti opache, i balconi e gli ornamenti, anche per operazioni di sola pulizia e tinteggiatura, esclusi elementi come impianti e infissi.

Esclusi dal bonus sono, invece, quei lavori eseguiti su parti non visibili dal suolo ad uso pubblico (ad esempio non visibili dalla strada), come le facciate interne dell’edificio.

Qualora gli interventi riguardino opere influenti dal punto di vista termico, o interessino più del 10% dell’intonaco della superficie complessiva, è necessario rispettare alcuni particolari obblighi in materia di prestazione energetica. In particolare, l’edificio dovrà soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica, indicati dal DM 26 giugno 2015, e i valori di trasmittanza termica, previsti dalla tabella 2 del DM 26 gennaio 2010.

Come accedere alla detrazione

Per usufruire del bonus facciate non sono previsti particolari adempimenti, oltre a quelli già previsti per interventi sugli immobili. L’inizio dei lavori di un intervento, infatti, non necessita di domande formali da sottoporre all’amministrazione finanziaria, né di una comunicazione che dichiari l’inizio dei lavori da inviare all’Asl, a meno che le norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri non lo prevedano.

Per eseguire gli interventi di efficienza energetica, invece, bisogna ottenere:

– l’attestato di prestazione energetica (APE);

– l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Infine, bisogna inviare all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. La scheda deve essere inviata esclusivamente in via telematica, tramite il sito dedicato alle detrazioni fiscali ENEA e bisogna indicare:

–  i dati identificativi dell’edificio e di chi ha sostenuto le spese;

– la tipologia di intervento effettuato;

– il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;

– il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;

– l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

Tracciabilità dei pagamenti

Come abbiamo visto per gli altri incentivi del bonus casa, anche per il bonus facciate è necessario che i pagamenti siano effettuati con “bonifico parlante”, che sia bancario o postale (anche online), dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Se per errore è stato effettuato il pagamento dei lavori con un bonifico ordinario, per poter accedere comunque alla detrazione sarà possibile rimediare con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’impresa che ha eseguito gli interventi. Questa la risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello numero 214 del 14 febbraio 2023 (testo completo al seguente link Pdf).  

Cessione del credito

La cessione del credito è valida anche per il bonus facciate. Il contribuente può, dunque, optare per un contributo della stessa somma sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Anche in questo caso il fornitore che esegue i lavori anticipa il compenso per gli interventi, che recupera successivamente come credito d’importa (con possibilità di cederlo a sua volta ad altri soggetti, che siano intermediari finanziari o istituti di credito).

Stesso discorso per le rate residue non fruite delle detrazioni sulle spese sostenute, che possono essere soggette a cessione del credito.

La Legge di Bilancio 2022, però, ha introdotto un’importante novità: nel caso in cui il contribuente opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura, per lavori che superano i 10mila euro, avrà l’obbligo di presentare oltre al visto di conformità anche l’asseverazione tecnica delle spese. La manovra ha inoltre previsto la proroga del bonus fino al 31 dicembre 2022. 

La scelta di effettuare la cessione del credito deve essere svolta online, anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Le modalità sono state definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, modificato dal successivo provvedimento del 12 ottobre 2020.

Nella circolare n.33/E dell’Agenzia delle entrate troviamo alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dal dl Aiuti e dal dl Aiuti bis in merito alla cessione del credito e sullo sconto in fattura dei bonus edilizi. Inoltre il 6 ottobre 2022 l’Agenzia ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici. Per saperne di più consulta il Provvedimento – link pdf.

News e aggiornamenti

La Legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37) ha prolungato di un anno le scadenze dell’agevolazione. È infatti possibile usufruire dell’incentivo per il rifacimento delle facciate anche per l’anno in corso, fino al 31 dicembre 2022, ma la detrazione fiscale prevista dal bonus passa dal 90% al 60%.

La manovra dello scorso anno ha portato al rinnovo anche delle altre agevolazioni del bonus casa, come il bonus Ristrutturazioni, il bonus Mobili, l’Ecobonus e il Sismabonus potenziato al 110% (il cosiddetto Super Sismabonus). Per rimanere sempre aggiornato sulle scadenze di bonus e agevolazioni leggi la pagina dedicata con tutte le date.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato una circolare sulle principali novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022).
Nella circolare n. 33/E – link pdf troviamo: 

– chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” 

– ulteriori precisazioni sugli “indici di diligenza” già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno;

– alcune indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti.

– le istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Al momento il bonus facciate non è stato previsto per l’anno 2023. La nuova Legge di Bilancio non contiene infatti la proroga della misura. Per le persone fisiche, il 31 dicembre 2022 è stato l’ultimo giorno per pagare l’intera spesa, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori, che potranno essere ultimati anche nell’anno in corso. 

Bonus Verde

Che cos’è

Introdotta per la prima volta con la Legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017), la misura del governo, come nel caso di altri bonus casa, è stata è prorogata di anno in anno fino al 2024. Ma nel dettaglio, di cosa si tratta? Per bonus verde, si intende la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di immobili, al fine di migliorare la qualità degli ambienti urbani. Sono agevolabili, infatti, interventi relativi la sistemazione a verde di aree scoperte, come la progettazione e realizzazione di giardini pensili e coperture a verde.

L’incentivo, prorogato fino al 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 37), prevede un tetto di spesa massimo di 5.000 euro. Quindi, su alcune tipologie di spese, indicate nel dettaglio di seguito, è possibile usufruire di una detrazione del 36%, ripartita in dieci quote annuali su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In pratica se il tetto di spesa agevolabile è di 5.000 euro, la detrazione massima che si otterrà sarà di 1.800 euro.

A chi spetta la detrazione

L’incentivo fiscale per terrazzi e aree verdi è accessibile non solo ai proprietari degli immobili, come accade per alcuni bonus, ma anche ad affittuari o comodatari. Unica prerogativa è il possedimento o la detenzione dell’immobile sulla base di un titolo idoneo.
In sintesi il bonus verde spetta a:

– proprietari di un immobile;

– nudi proprietari;

– titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

– locatari (come ad esempio inquilini in affitto);

– comodatari di un immobile;

– case popolari;

– enti, pubblici o privati, che corrispondono l’Ires.

Bonus verde su edifici condominiali

Come abbiamo visto, anche i condomini possono usufruire della detrazione del 36% per le parti in comune degli immobili condominiali. In questo caso l’agevolazione, che avrà sempre un tetto massimo di 5.000, sarà valida per ogni inquilino nella misura della sua quota millesimale. Unica condizione è che il singolo condomino abbia preso parte alla spesa per l’esecuzione degli interventi.

Come specifica l’Agenzia delle Entrate a proposito del bonus verde applicato agli edifici condominiali:

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi“.

Bonus verde per condomini

L’incentivo può essere impiegato non solo dai proprietari di una singola unità immobiliare ma anche da singoli condomini intenzionati ad eseguire lavori su parti comuni esterne del condominio. Non cambia l’importo massimo di spesa che è pari a 5.000 euro per unità immobiliare abitativa appartenente al condominio.

Se si ha in progetto di effettuare lavori sia sulla propria abitazione che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus verde sarà di 5.000 euro nel primo caso e 5.000 euro nel secondo (nel limite della quota a lui amputabile), a condizione ovviamente che siano state versate correttamente tutte le rate del condominio.

Leggi anche la news sull’agevolazione del governo per tende e zanzariere

Infine anche i proprietari di immobili ad uso non abitativo possono procedere a lavori su parti comuni esterne condominiali, purché il condominio sia composto almeno per la metà da immobili ad uso abitativo.

Unica eccezione è il caso di un immobile composto anche da negozi, in cui non saranno valutare le unità immobiliari che compongono il condominio ma il numero degli appartamenti.

Gli interventi ammessi

Sono ammessi alla detrazioni le seguenti tipologie di lavori:

– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;

– riqualificazione di tappeti erbosi (sono esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro);

– miglioramento o realizzazione di impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

– realizzazione di giardini pensili;

– realizzazione di coperture a verde;

– realizzazione di impianti di irrigazione;

– realizzazione di pozzi;

– lavori di restauro;

– interventi di recupero di giardini di interesse storico e artistico di pertinenza di immobili vincolati;

– spese per la progettazione e la manutenzione delle aree verdi purché siano eseguiti i relativi lavori di esecuzione.

Per quanto concerne gli interventi per la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi, l’accesso al bonus è consentito qualora siano permanenti e riferiti ad un intervento innovativo.

Gli interventi non agevolabili

Gli interventi che non rientrano nella misura fiscale e che, quindi, non sono agevolabili, riguardano tutti quei lavori svolti in proprio (“in economia”), come la sistemazione di piante in vasi e gli interventi concernenti la manutenzione ordinaria di giardini già esistenti.

La manutenzione di giardini preesistenti, infatti, come del resto anche i lavori in economia non sono agevolabili ad una condizione, ovvero che siano collegati a lavori di sistemazione realizzati ex novo o ad interventi di miglioramento delle aree verdi su unità immobiliari.

Tagliate fuori dall’agevolazione sono poi le spese per acquistare strumenti o attrezzature specifiche, come ad esempio tagliaerba, pale, forbici, rastrelli, ecc.

Infine non sono detraibili neanche gli interventi che interessano la realizzazione di un giardino costruito nell’ambito di un nuovo immobile dato in appalto.

Come usufruire del bonus

Il limite massimo di spesa previsto dal bonus è di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Quindi a fronte di una spesa di 5.000 euro, la detrazione sarà di 1.800 euro, ripartito in dieci quote annuali di pari importo (180 euro).

Per accedere al bonus verde i lavori dovranno essere pagati con mezzi tracciabili, per far fronte ai controlli dell’Agenzia delle Entrate. Sono quindi ammesse: carte di credito, bancomat, bonifici bancari o postali, assegni non trasferibili.

L’agevolazione non si applica agli immobili con destinazione diversa da quella abitativa. Pertanto, gli edifici come negozi oppure uffici sono esclusi dal beneficio.

Tracciabilità dei pagamenti

Per accedere alla detrazione, infine, è necessario che i pagamenti siano tracciabili, attraverso l’esecuzione di un “bonifico parlante“. I pagamenti, infatti, per essere passibili di detrazioni, devono essere eseguiti attraverso un sistema (bonifico bancario o postale) che tenga traccia di:

– causale del versamento

– codice fiscale del beneficiario della detrazione

– numero di partita iva o codice fiscale del soggetto a cui viene indirizzato il bonifico.

Oltre al bonifico parlante, le modalità per tenere traccia delle operazioni possono essere anche informatizzate, come ad esempio attraverso pagamenti digitali (bonifici, bancomat, carte di credito).

È prevista la cessione del credito?

Al contrario di altre agevolazioni come l’Ecobonus o il Superbonus 110%, per il bonus verde non è prevista la possibilità di applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura, come del resto neanche ulteriori adempimenti.

Bonus idrico

Che cos’è

L’incentivo prevede rimborsi fino a 1.000, senza limiti di Isee, sulle spese effettuate per acquistare  nuovi apparecchi a scarico ridotto, al posto dei vecchi sanitari in ceramica, e rubinetteria a flusso d’acqua limitato. Le risorse arrivano dal “Fondo per il risparmio di risorse idriche”. Per i rimborsi sostenuti nel 2021 c’era tempo fino al 30 giugno 2022. Il Mite ha fatto sapere in un comunicato che stanno effettuando i pagamenti dell’anno in questione. Conclusa questa fase si apriranno i termini per i rimborsi delle spese sostenute l’anno scorso. Per l’anno 2023 la misura al momento non è stata rifinanziata.

L’agevolazione è nota anche con i nomi “bonus doccia” o “bonus rubinetti” e rientra tra le misure di efficientamento energetico, ma stavolta in ambito idrico, puntando non solo al risparmio di acqua in termini sia economici che ambientali, ma anche ad una “regolarità fiscale“, in grado di abbattere il più possibile il lavoro in nero.

Nello specifico si tratta di un bonus impiegabile per l’acquisto di lavandini, docce, rubinetti, sanitari in ceramica e, più in generale, di bagni che favoriscono un minor consumo idrico e, dunque, un maggior risparmio di acqua. L’importo è di un massimo di 1.000 euro per le spese di efficientamento dei bagni eseguite durante l’anno. Ogni beneficiario, dunque, potrà usufruire di un rimborso per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno in corso.

A chi spetta l’incentivo

Come per i vari “bonus casa“, anche nel caso del bonus idrico sono previste delle condizioni da rispettare per poter fare richiesta. Per beneficiare dell’incentivo, infatti, il richiedente deve essere:

– maggiorenne;

– residente in Italia;

– titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti;

– titolare di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Chi è escluso dal bonus

In alcuni casi può accadere che la domanda di richiesta dell’incentivo venga rigettata per determinate motivazioni. Di seguito indichiamo i motivi di un eventuale rigetto o esclusione dal bonus:

– se la richiesta risulta errata nella compilazione, incompleta di informazioni e/o degli allegati;

– se, a seguito dei controlli, si riscontrano irregolarità rispetto a quanto dichiarato;

– esaurimento delle risorse stanziate.

Quali sono gli interventi ammessi

Gli interventi rimborsabili contemplati dal bonus doccia e rubinetti possono essere di vario genere e riguardano, ad esempio, i sanitari in ceramica con un determinato volume di scarico di litri, includendo anche lavori di scarico o la sostituzione dei sanitari presenti. Non solo, perché non si parla solamente di nuovi acquisti ma anche della sostituzione di strumenti per il flusso dell’acqua, così come le docce, inclusi soffioni e colonne. L’incentivo, infine, include i costi di manodopera per il cambio o l’installazione dei sistemi già in uso.

Per essere più precisi, gli interventi ammessi nel bonus idrico sono:

– Acquisto e montatura di vasi sanitari in ceramica, viene richiesto un volume massimo di scarico di 6 Litri o inferiore. Compresi ci sono anche i lavori relativi ai sistemi di scarico con opere murarie ed idrauliche, incluse anche le spese di rimozione dei sistemi preesistenti;

– Dispositivi per il controllo del flusso d’acqua (rubinetti e miscelatori), sia per bagno che per cucina, sempre con una portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto. Anche in questo caso sono incluse i lavori di manodopera per la dismissione dei vecchi sistemi in uso;

– Installazione soffioni doccia e colonne doccia, i valori di portata d’acqua dovranno avere un massimo di 9 litri al minuto. Ogni lavoro di installazione è compreso nel rimborso.

Quali sono le spese non ammissibili?

La misura lascia fuori una serie di sanitari che non godono della possibilità di essere rimborsati, come riportato nel decreto ministeriale 395/2021 all’art. 3, comma 2 lett. a e b.
Ne diamo qualche esempio di seguito:

– piatto doccia;

– sedile e copriwater;

– bidet;

– box doccia senza colonna integrata;

– vaso in ceramica secondo il limite di scarico dei 6 litri massimo ma senza cassetta di scarico;

– lavandini;

– placca di comando del water;

– sanitari in resina

– sostituzione di vasca esistente.

Quanto dura l’incentivo

Dopo una prima incertezza sul rinnovo, il bonus idrico è stato confermato e prorogato fino al 31 dicembre 2023. Al momento, si resta in attesa dell’apertura della Piattaforma dedicata tramite cui poter presentare le domande di rimborso per il nuovo anno.

Quando richiedere il bonus doccia o rubinetti

La richiesta per l’incentivo fiscale può essere inoltrata solamente dopo aver verificato la propria identità attraverso il sistema SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) ed eseguito la registrazione sulla piattaforma del MITE.

Altra prerogativa per usufruire della misura del governo è che i lavori per la sostituzione o il rifacimento dei bagni devono essere stati effettuati nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. Lo scorso 31 dicembre, infatti, sono scaduti i termini per gli acquisti agevolabili e il saldo delle fatture che permetteranno di accedere all’agevolazione. Si resta in attesa della Piattaforma dedicata su cui poter inserire le richieste del bonus.

Infine, secondo quanto scritto nella Legge di Bilancio 2022, il bonus idrico non può essere richiesto più di una volta per più immobili. Al momento, infatti, il rimborso è valido solamente una volta per i lavori eseguiti su un solo immobile.

Come effettuare la domanda per richiederlo

Dopo aver verificato i requisiti richiesti e aver fatto l’accesso al sito del MITE con SPID o CIE, l’utente sarà rimandato su una specifica piattaforma web (sviluppata da Sorgei), denominata “Piattaforma bonus idrico“, in cui dovrà continuare con la propria registrazione e autentificazione.

Prima di procedere, la piattaforma richiederà i dati anagrafici (nome e cognome) e il codice fiscale del beneficiario. Dati che saranno autenticati attraverso il metodo SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Una volta che il sistema avrà accertato l’autenticità dei dati, dovrete compilare delle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, in cui dovrete procedere con l’inserimento dei seguenti dati:

– nome, cognome, codice fiscale;

– importo delle spese sostenute per i lavori sopra indicati (importo totale fino ad un massimo di 1.000 euro se persona fisica);

– quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;

– specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;

– identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) su cui è stato eseguito l’intervento;

– non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese;

– coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;

– indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);

– attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;

– attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;

– copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma” .

L’utente, inoltre, oltre a dichiarare di non aver usufruito di altre agevolazioni fiscali per le stesse spese, dovrà allegare alla domanda per richiedere il bonus anche una copia della documentazione commerciale e una copia della fattura dei lavori sostenuti. Il sistema procederà con l’accoglimento delle domande seguendo l’ordine temporale di ricezione.

Informazioni per gli esercenti

È possibile scaricare il Modello esercente bonus idrico, che consente al venditore di certificare le spese effettuate (tipologia di beni, totale della spesa, modalità di pagamento) dal contribuente che si appresta a chiedere il rimborso (articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/202).

Come ricevere il bonus

Dopo che i requisiti per procedere all’avanzamento della richiesta bonus saranno stati verificati, il rimborso sarà accreditato direttamente sull’IBAN del beneficiario indicato nella domanda presentata. Non sarà suddiviso in più rate, ma verrà versato direttamente sul conto in un’unica soluzione.

Faq bonus idrico

Indichiamo, di seguito, una serie di faq d’interesse per gli utenti riprese dalla pagina faq del sito del MiTE.

Può essere richiesto il contributo su un immobile nuovo con preliminare di acquisto registrato?

No. Il richiedente-beneficiario deve essere munito di un titolo giuridico valido (diritto reale, o diritto personale di godimento già registrato alla data di presentazione dell’istanza) risultante da pubblici registri, tra i quali non può rientrare il mero diritto a stipulare il contratto definitivo compreso nel contratto di acquisto preliminare pur se registrato.

Il bonus è valido per acquisti online da aziende estere?

Per l’acquisto di sanitari agevolabili, nel caso si voglia procedere ad un acquisto online da un’azienda estera ma con partita iva italiana, il richiedente ha ugualmente diritto al bonus. Non sono incluse nel rimborso, però, le spese di spedizione dell’acquisto. Inoltre continua a sussistere l’obbligo di trasmettere la documentazione contabile per dimostrare l’acquisto, allegando copia della fattura elettronica o il documento commerciale (decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016), in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

È considerata valida anche l’emissione di fattura o di un documento commerciale che attesti l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale (ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione al prodotto acquistato.

Quando caricare la documentazione per richiedere il rimborso?

È possibile procedere al caricamento sulla Piattaforma bonus idrico della documentazione necessaria a richiedere il rimborso solamente dal mese di gennaio 2022. Si resta in attesa di una comunicazione ufficiale sul sito del MiTE. Si ricorda inoltre che il 30 giugno 2022 sarà l’ultimo giorno utile per inoltrare le domande.

Come può avvenire il pagamento?

Sono esclusi dal bonus i pagamenti in contanti, nonostante i sanitari acquistati siano rimborsabili. Il motivo è che il pagamento dell’acquisto può avvenire solamente tramite bonifico parlante nel rispetto di quanto previsto dal d.m. 395/2021, art. 4, comma 8.

Le spese ammesse comprendono anche l’Iva?

Sì, le spese che sono ammesse per la richiesta del bonus devono essere comprensive di Iva, come da fattura oppure con un altro documento commerciale per i soggetti che non sono obbligati ad emettere la fattura.

Bonus acqua potabile

Che cos’è e come funziona

Il Bonus acqua potabile è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ed è diventato operativo dal 17 giugno 2021. L’agevolazione, gestita dall’Agenzia delle Entrate, consiste in un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, per comprare e installare sistemi di:

– filtraggio;

– mineralizzazione;

– raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

L’importo massimo delle spese è di:

– mille euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;

– 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

L’obiettivo della misura è quello di migliorare la qualità dell’acqua dei rubinetti e incentivare così le famiglie e le imprese a ridurre il consumo di contenitori di plastica. Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che è stata incaricata di monitorare l’effettiva riduzione della plastica. L’ente, infatti, trasmetterà una relazione ai Ministeri dell’Ambiente, dell’Economia e dello Sviluppo economico una relazione sui risultati ottenuti.

Dal primo al 28 febbraio 2023 è possibile comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese sostenute per ricevere il credito d’imposta del 50%.

Per incentivare il risparmio dell’acqua era stata introdotta un’altra misura per sostituire i vecchi sanitari che favoriscono un minor consumo idrico: il bonus idrico o bonus rubinetti. L’agevolazione non è stata però rifinanziata per l’anno 2022.

Come richiedere il bonus

Per ottenere il contributo è necessario comunicare le spese sostenute, documentate con una fattura elettronica o un documento commerciale dove compare il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e più in generale i soggetti diversi da quelli che esercitano un’attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento andrà effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. Anche le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento del 16 giugno 2021 (testo integrale al seguente link pdf) potranno essere rimborsati, basterà aggiungere alla documentazione il codice fiscale del richiedente.

L‘ammontare delle spese agevolabili andranno comunicate all’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del sito, tra il primo e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo. In alternativa sarà possibile inviare la comunicazione in un file in linea con le specifiche tecniche presenti nella scheda informativa.

Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi per l’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del contributo.

A chi spetta

Il bonus acqua potabile può essere richiesto dalle seguenti categorie di soggetti:

– persone fisiche;

– soggetti esercenti;

– enti non commerciali (compresi quelli religiosi riconosciuti e quelli del terzo settore).

Basterà accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE, CNS o codice fiscale. Per maggiori informazioni è disponibile una guida completa (documento pdf) dell’Agenzia con tutte le istruzioni per la compilazione.

Normativa

Di seguito gli articoli e i provvedimenti principali sul bonus acqua potabile.

Articolo 1 comma 713 della Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Articolo 1, commi da 1087 a 1089 della legge n. 178/2020 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Provvedimento 31 marzo 2022, pdf – Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;

Provvedimento del 28 gennaio 2022, pdf– Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giugno 2021 recante definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti;

Provvedimento del 16 giugno 2021 – Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Risoluzione n. 17 del 1° aprile 2022, pdf – Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

News e aggiornamenti

Con l’inizio della pandemia e la crisi economica per i rincari energetici e delle materie prime, sono tante le misure e le agevolazioni adottate dal governo per aiutare imprese e famiglie. Tra queste troviamo l’incentivo di 60 euro per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico e ferroviario nazionale oppure il bonus carburante di 200 euro.

Un’altra detrazione fiscale per risparmiare sui costi delle bollette è l’agevolazione per installare strutture schermanti che riparano dal sole. La misura rientra nei lavori dell’Ecobonus al 50% e del Superbonus 110%, perché interviene sul rendimento energetico dell’edificio.

Visita la pagina con l’elenco dei principali bonus per scoprirli tutti e rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità. Per conoscere quali sono le agevolazioni e gli incentivi per ristrutturazioni, mobili ed elettrodomestici, interventi antisismici e sistemazioni a verde visita la pagina sui bonus casa.

Le agevolazioni “prima casa under 36”

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.

Benefici

La norma prevede i seguenti benefici:

– per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale

– per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

Il credito d’imposta può essere:

– portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito

– utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato

– utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)

esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

A chi spettano

Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:

non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato

– hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

Per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021.

Il “nucleo familiare”, ai fini ISEE, è costituito (ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013) dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo.

 I requisiti oggettivi

Con riferimento agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”.
Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

– A/2 (abitazioni di tipo civile)

– A/3 (abitazioni di tipo economico)

– A/4 (abitazioni di tipo popolare)

– A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)

– A/6 (abitazione di tipo rurale)

– A/7 (abitazioni in villini)

– A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento alle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori ADESSOpuoi CASA” disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali di Banca.

 

Bonus acquisto case green

Che cos’è

Reintrodotto dalla Legge di Bilancio 2023, il bonus case green è un incentivo all’acquisto di abitazioni in classe energetica A e B da una impresa  o da un fondo immobiliare che consiste nella riduzione dell’Iva al 50% sulle operazioni di acquisto di prime abitazioni nelle due classi energetiche di fascia più alta.

Si tratta di una detrazione a fini Irpef dall’imposta lorda, quale che sia il suo importo (4, 10 o 22 per cento), per gli acquisti fino al 31 dicembre 2023 di abitazioni in classe energetica A o B.

Per capire qual è la classe energetica della propria abitazione bisogna chiedere un documento preciso a un tecnico abilitato: l’Attestato di Prestazione Energetica o APE.

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