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Scopri i segreti sulla casa e sul mutuo

Tutto quello che devi sapere per sciogliere ogni tuo dubbio

Richiedere un mutuo

Un percorso da vivere e affrontare insieme: il tuo sogno di casa diventa realtà.

Posso ottenere un mutuo?

Chiunque può richiedere un mutuo, purché possa dimostrare di essere in grado di restituire nel tempo la somma avuta in prestito. A tal fine, l’intermediario valuterà il merito creditizio del consumatore.

Quanto posso chiedere?

In generale, la Banca concede un importo sulla base del valore dell’immobile da acquistare, che non supera l’80% del valore dell’immobile stabilito in base alla perizia effettuata da un tecnico indipendente, nonché della valutazione del merito creditizio.

Quale rata mi posso permettere?

Prima di chiedere il mutuo è opportuno valutare attentamente il proprio reddito (soprattutto in prospettiva) e determinare la propria disponibilità mensile una volta sottratte le spese ordinarie. È ragionevole che la rata non superi un terzo del proprio reddito disponibile, per poter far fronte alle spese correnti, a quelle impreviste e a possibili riduzioni di reddito causate, ad esempio, da malattia, infortunio, licenziamento.

Quanto mi costa il mutuo?

La principale componente del costo è costituita dagli interessi, che sono il compenso per il prestito erogato e dipendono anche dalla durata del mutuo.
Agli interessi si aggiungono altri costi, tutti indicati nel Foglio contenente le Informazioni generali che illustra le caratteristiche principali del prodotto offerto.  Nella pianificazione delle spese si deve inoltre tenere conto delle spese notarili e delle imposte, da pagare una sola volta al momento della stipula del contratto di acquisto della casa.

Quale durata mi conviene?

La durata del mutuo, concordata tra cliente e Banca e definita nel contratto, è uno degli elementi che determina l’importo della rata. La rata è formata dal capitale più gli interessi.
A parità di importo del finanziamento e di tasso di interesse, quanto più breve è la durata, tanto più alte sono le rate, ma più basso è l’importo dovuto per gli interessi; quanto più lunga è la durata, tanto maggiore è l’importo dovuto per gli interessi ma più basse le rate.

Scegliere il tipo di tasso

(fisso, variabile, misto, doppio)
È importante valutare vantaggi e svantaggi del tipo di tasso alla luce della propria situazione economica e delle condizioni del mercato, considerando i loro possibili sviluppi nel tempo.

Le garanzie

La garanzia che la Banca richiede è l’ipoteca, che gli dà il diritto di far vendere l’immobile se il cliente non riesce a restituire il finanziamento.
Per determinare il valore dell’immobile, e quindi della garanzia, l’immobile viene prima sottoposto a una perizia.
Il cliente può abitare nell’immobile ipotecato e può affittarlo. Venderlo, invece, può essere più complicato proprio a causa del vincolo cui è sottoposto.
La Banca potrebbe richiedere altre garanzie oltre all’ipoteca, per esempio quando il cliente ha un reddito basso rispetto alle rate, non ha un lavoro stabile o chiede un mutuo per un ammontare superiore all’80% del valore dell’immobile. Tra le garanzie più diffuse c’è la fideiussione, rilasciata da un soggetto diverso dal cliente che richiede il mutuo.

Non indebitarsi oltre le proprie possibilità

Il mutuo è un impegno economico importante da sostenere nel tempo, sia per una persona sia per una famiglia.
Già al momento della richiesta, è essenziale valutare se le proprie entrate sono sufficienti per pagare le rate. Durante il periodo del mutuo possono infatti accadere eventi imprevisti che richiedono nuove uscite (spese mediche, per la casa, per i figli) oppure che fanno diminuire le entrate (perdita del lavoro, cassa integrazione, malattie).
Prima di ogni richiesta di mutuo o finanziamento, bisogna considerare sempre se non ci si stia indebitando troppo. È bene tener inoltre presente che, dal momento della stipula del contratto, il mutuo viene registrato in diversi sistemi informativi sul credito, tra i quali quello gestito dalla Banca d’Italia e denominato Centrale dei rischi.

Un mutuo su misura per te

Scegli la formula di mutuo più adatta a te, valutando vantaggi e peculiarità delle tre soluzioni: mutuo a tasso fisso, a tasso variabile e a rata costante. I nostri consulenti in filiale sono a tua disposizione per supportarti e per indicarti i documenti necessari per procedere con la richiesta di concessione mutuo.

Imprevisti non vi temo

Vivi in totale serenità! Assicura il tuo mutuo e proteggi la tua casa e la tua famiglia dagli imprevisti. I nostri consulenti in filiale ti aiuteranno a trovare le tutele ideali per le tue esigenze.

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento alle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori ADESSOpuoi CASA” disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali di Banca.

Tutti i costi del mutuo

Oltre agli interessi,  si aggiungono altri costi indicati nel Foglio contenente le informazioni generali.

Ecco quali:

– L’imposta sostitutiva pari al 2% (0,25% nel caso di acquisto della “prima casa”) dell’ammontare complessivo del mutuo. L’imposta è trattenuta direttamente dalla banca, per cui la somma che il cliente riceve è inferiore all’importo concesso

– Le spese di perizia sull’immobile a garanzia del mutuo regolate dal cliente presso il professionista incaricato

– Eventuale costo dell’attività di mediazione svolta da terzi sostenuto dal cliente

– Eventuale costo complessivo delle garanzie rilasciate dai Confidi/Fondo di Garanzia correlate al finanziamento

– Costo complessivo degli oneri assicurativi relativi alle polizze (obbligatorie) contro incendio, scoppio ed eventi catastrofali stipulate dal cliente

– Eventuale costo complessivo degli oneri assicurativi relativi alle polizze facoltative connesse al finanziamento non obbligatorie per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte

– La parcella del notaio soggetta ad iva 22% e la tassa archivio notarile

– Le spese di iscrizione dell’ipoteca nei registri immobiliari

– Le spese di istruttoria, che possono consistere sia in un importo fisso sia in una percentuale calcolata sull’ammontare del finanziamento

– Le spese per l’incasso della rata

– Le spese postali per l’invio della quietanza attestante il pagamento della rata e le spese relative all’invio del documento di sintesi annuale/comunicazione annuale

– gli interessi di mora, se si paga la rata in ritardo che decorrono dal giorno della scadenza fino al pagamento della rata

Una misura che sintetizza il costo complessivo del mutuo è il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), perché tiene conto sia del tasso di interesse applicato sia delle spese aggiuntive (ma non sono incluse, ad esempio, le spese notarili).

Gli interessi pagati per un mutuo ipotecario per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale sono detraibili dall’Irpef.

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento alle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori ADESSOpuoi CASA” disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali di Banca.

L’acquisto di una casa: le imposte senza i benefici “prima casa”

Le imposte da pagare quando si compra una casa dipendono da diversi fattori e variano a seconda che il venditore sia un “privato” o un’impresa.

Le imposte dovute quando si acquista da un’impresa

Se il venditore è un’impresa, la regola generale è che la cessione è esente da Iva. In questo caso, quindi, l’acquirente dovrà pagare:

– l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%

– l’imposta ipotecaria fissa di 50 €

– l’imposta catastale fissa di 50 €.

Tuttavia, l’Iva si applica:

– alle cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a Iva;

– alle cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a Iva.

In questi casi, l’acquirente dovrà pagare:

– l’Iva al 10% (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni “prima casa”, ovvero l’Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9

– l’imposta di registro fissa di 200 €

– l’imposta ipotecaria fissa di 200 €

– l’imposta catastale fissa di 200 €

Le imposte dovute quando si acquista da un privato

Se il venditore è un privato, l’acquirente dovrà pagare:

– l’imposta di registro proporzionale del 9%

– l’imposta ipotecaria fissa di 50 €

– l’imposta catastale fissa di 50 €

La base imponibile per il calcolo delle imposte

Quando la vendita della casa è soggetta a Iva, la base imponibile su cui calcolare l’imposta sul valore aggiunto (10% o 22% a seconda dei casi) è costituita dal prezzo della cessione.

Per le cessioni senza iva di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) la legge prevede un particolare meccanismo per determinare la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: il sistema del “prezzo-valore” (tassazione sul valore catastale) a condizione che:

– il fabbricato che si acquista sia a uso abitativo (quindi, solo abitazioni, con o senza requisiti “prima casa”)

– l’acquirente sia un privato che non agisce nell’esercizio di attività commerciale, artistica o professionale (non è ammesso, per esempio, per l’acquisto dello studio del professionista)

– l’acquirente richieda esplicitamente al notaio, all’atto della compravendita, l’applicazione della regola del prezzo-valore

– le parti indichino nell’atto l’effettivo importo pattuito per la cessione.

Il valore catastale dei fabbricati a uso abitativo (diversi dalla “prima casa”) si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 120.

RICAPITOLANDO

VENDITORE IMPOSTE DOVUTE
PRIVATO
o
IMPRESA
(con vendita esente da Iva)
REGISTRO

9%
(con un minimo di 1.000 €)

 

 

Esempio di calcolo

Possibile chiedere il sistema del “Prezzo-Valore”

Valore catastale = Rendita catastale x 1,05 x 120

Supponiamo che una casa, che ha una rendita catastale di 900 €, venga acquistata a 200.000 €. La base imponibile su cui applicare l’imposta di registro del 9% è pari a: 900 x 1,05 x 120 = 113.400 €.
Pertanto, l’imposta di registro dovuta sarà di 10.206 € (113.400 x 9%).
Senza l’applicazione della regola del prezzo-valore, l’imposta dovrebbe essere calcolata sul valore pattuito (200.000 €) e sarebbe di 18.000 € (200.000 x 9%).

IPOTECARIA 50 €
CATASTALE 50 €
IMPRESA
(con vendita soggetta a Iva)
IVA 10% o (22% per gli immobili A/1, A/8 e A/9) applicata sul prezzo della cessione
REGISTRO 200 €
IPOTECARIA 200 €

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.

La dichiarazione sostitutiva

Nelle compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti, oltre alle specifiche dichiarazioni relative all’applicazione del prezzo-valore, devono inserire nel rogito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le seguenti informazioni:

– l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo (assegno, bonifico, eccetera)

– se per l’operazione è intervenuto un mediatore e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita Iva, il codice fiscale, l’iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Camera di Commercio

– le spese sostenute per l’attività di mediazione, con le analitiche modalità di pagamento.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento alle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori ADESSOpuoi CASA” disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali di Banca.

    L’acquisto di una casa: le imposte con i benefici “prima casa”

    Le imposte da pagare sono ridotte quando l’acquisto viene effettuato in presenza dei requisiti “prima casa”.

    I requisiti per avere le agevolazioni

    Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:

    – A/2 (abitazioni di tipo civile)

    – A/3 (abitazioni di tipo economico)

    – A/4 (abitazioni di tipo popolare)

    – A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)

    – A/6 (abitazioni di tipo rurale)

    – A/7 (abitazioni in villini)

    – A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

    – Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
    È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.

    Dove deve trovarsi l’immobile

    Altra fondamentale condizione è quella relativa al luogo in cui si trova l’immobile che si vuole acquistare.
    Per usufruire dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza.
    Se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.

    Dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente che è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

    Le imposte agevolate

    Le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:

    se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva

    – imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (anziché del 9%)

    – imposta ipotecaria fissa di 50

    – imposta catastale fissa di 50 €

    se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva

    – Iva ridotta al 4%

    – imposta di registro fissa di 200 €

    – imposta ipotecaria fissa di 200 €

    – imposta catastale fissa di 200 €

    La base imponibile per il calcolo delle imposte

    Quando la vendita della casa è soggetta a Iva, la base imponibile su cui calcolare l’imposta sul valore aggiunto (4%) è costituita dal prezzo della cessione.

    Per le cessioni senza iva di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze) la legge prevede un particolare meccanismo per determinare la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: il sistema del “prezzo-valore” (tassazione sul valore catastale) a condizione che:

      – il fabbricato che si acquista sia a uso abitativo (quindi, solo abitazioni, con o senza requisiti “prima casa”)

      – l’acquirente sia un privato che non agisce nell’esercizio di attività commerciale, artistica o professionale (non è ammesso, per esempio, per l’acquisto dello studio del professionista)

      – l’acquirente richieda esplicitamente al notaio, all’atto della compravendita, l’applicazione della regola del prezzo-valore

      – le parti indichino nell’atto l’effettivo importo pattuito per la cessione.

      Il valore catastale si determina moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente 110.

      RICAPITOLANDO

      VENDITORE IMPOSTE DOVUTE
      PRIVATO
      o
      IMPRESA
      (con vendita esente da Iva)
      REGISTRO

      2%
      (con un minimo di 1.000 €)

      Esempio di calcolo

      Possibile chiedere il sistema del “Prezzo-Valore”

      Valore catastale = Rendita catastale x 1,05 x 110

      Supponiamo che un’abitazione acquistata con i benefici “prima casa”, abbia una rendita catastale di 900 € e il corrispettivo pagato sia di 200.000 €.

      La base imponibile su cui applicare l’imposta di registro del 2% è pari a: 900 x 1,05 x 110 = 103.950 €.

      L’imposta di registro dovuta sarà di 2.079 € (103.950 x 2%).

      Se non si richiede la regola del prezzo-valore, l’imposta si calcola sul valore di cessione (200.000 €) e sarà di 4.000 € (200.000 x 2%).

      IPOTECARIA 50 €
      CATASTALE 50 €
      IMPRESA
      (con vendita soggetta a Iva)
      IVA 4% applicata sul prezzo della cessione
      REGISTRO 200 €
      IPOTECARIA 200 €
      CATASTALE 200 €

      Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto.

      La dichiarazione sostitutiva

      Nelle compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti, oltre alle specifiche dichiarazioni relative all’applicazione del prezzo-valore e alla sussistenza dei benefici “prima casa”, devono inserire nel rogito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente le seguenti informazioni:

      – l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo (assegno, bonifico, eccetera)

      – se per l’operazione è intervenuto un mediatore e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita Iva, il codice fiscale, l’iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) della Camera di Commercio

      – le spese sostenute per l’attività di mediazione, con le analitiche modalità di pagamento.

       

      Fonte: Agenzia delle Entrate

      Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento alle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori ADESSOpuoi CASA” disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali di Banca.

      Le agevolazioni “prima casa under 36”

      Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni, il decreto legge n. 73/2021 (noto come decreto “Sostegni bis”) ha introdotto nuove agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa”.
      Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.

      Benefici

      La norma prevede i seguenti benefici:

      – per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale

      – per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore.

      Il credito d’imposta può essere:

      – portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito

      – utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato

      – utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021)

       esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

      A chi spettano

      Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:

       non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato

      – hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40.000 € annui.

      L’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU): un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.

      Per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2020; per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è quello del 2021.

      Il “nucleo familiare”, ai fini ISEE, è costituito (ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013) dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dallo stesso articolo.

       I requisiti oggettivi

      Con riferimento agli immobili e alle tipologie di atti agevolabili occorre fare riferimento sempre alle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”.
      Tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:

      – A/2 (abitazioni di tipo civile)

      – A/3 (abitazioni di tipo economico)

      – A/4 (abitazioni di tipo popolare)

      – A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)

      – A/6 (abitazione di tipo rurale)

      – A/7 (abitazioni in villini)

      – A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

      I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

      Le agevolazioni non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
      Per quanto riguarda gli atti agevolabili, i benefici fiscali si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione sopra indicate.

       

      Fonte: Agenzia delle Entrate

      Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento alle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori ADESSOpuoi CASA” disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali di Banca.

      Cambio casa: come fare con le utenze domestiche

      Prima attivazione luce e gas in una casa nuova

      Per poter procedere con la prima attivazione di luce e gas, il contatore deve essere presente e allacciato alla rete energeticaSe non hai ancora il contatore, allora dovrai richiedere l’allaccio della luce e del gas, prima di procedere con l’attivazione. Se il tuo contatore è già stato attivato in passato, allora l’operazione da richiedere sarà il subentro (riattivazione del contatore).

      Per poter richiedere la prima attivazione del tuo contatore dovrai selezionare un’impresa di vendita a tua scelta e concludere un contratto di fornitura.

      Se opti per il mercato libero dovrai confrontare le offerte dei fornitori, trovare quella migliore e richiedere l’attivazione del contatore con Enel, Iren, Eni Plenitude, Hera, A2A etc. Potrai contattare il numero verde del venditore o richiedere l’attivazione online.

      In alternativa, per alleggerirti di tutta la burocrazia, ti segnaliamo Switcho per trovare le offerte più vantaggiose in base alle tue esigenze. Tu dovrai solo scegliere quale attivare e al resto pensa Switcho. Tutto questo gratis e comodamente online.

      L’operazione dell’attivazione del servizio di energia elettrica e del gas prevede dei costi variabili e dei costi fissi che dipendono dal contratto siglato con l’azienda fornitrice nel caso del mercato libero, e dei costi fissi per il tutelato.

      Come fare l’allaccio luce e gas

      L’allacciamento è l’operazione tramite la quale viene installato l’impianto di utenza nella nuova casa, cioè i contatori, e vengono collegati alla rete di distribuzione locale dell’elettricità e del gas.

      Se il contatore è già presente, allora l’allacciamento non è l’operazione giusta da fare: in questo caso dovrai presumibilmente effettuare la prima attivazione (se il contatore non è mai stato attivo in precedenza) o altrimenti il subentro (se il contatore è inattivo ma è stato attivo in passato).

      L’allaccio di luce e gas viene inderogabilmente eseguita dal distributore locale della tua zona.

      Se non desideri attivare immediatamente le utenze, ma solamente allacciarle per poi attivarle quando vorrai in futuro, puoi indirizzare la richiesta direttamente al distributore:

      – visita questa pagina di ARERA

      – seleziona “distributori”, la Regione, Provincia ed il Comune

      – ti appariranno il nome dell’impresa e la sua scheda, nella quale troverai il numero di telefono e il sito web per contattare il distributore e richiedere l’allaccio.

      Inoltrata la richiesta, riceverai il preventivo del distributore.

      Ricorda che quando vorrai fare la prima attivazione, ti segnaliamo Switcho. É semplice online e gratuito.

      Se vuoi attivare la fornitura di luce e gas insieme all’allacciamento, allora puoi rivolgerti ad un fornitore a tua scelta che si occuperà di contattare il distributore locale.

      Il fornitore invierà la tua richiesta al distributore che ti invierà il preventivo.

      Voltura o subentro

      Con voltura si intende il cambio di intestazione di un’utenza, senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica e di gas. Serve semplicemente per modificare il nome dell’intestatario della fornitura, mantenendo in essere il contratto attivato dal precedente proprietario o inquilino. E’ possibile decidere se rimanere con il fornitore attuale o se fare voltura con diverso operatore del mercato libero per accedere direttamente a una delle offerte più competitive del momento e iniziare subito a risparmiare sulla fornitura.

      Il subentro luce e gas invece avviene quando un contatore, precedentemente “chiuso”, viene riattivato e intitolato ad un nuovo intestatario. Nel caso del subentro è possibile selezionare l’offerta luce e gas più in linea con le proprie esigenze e rivolgersi direttamente al fornitore in questione per fare la riattivazione delle utenze.

      Ti segnaliamo Switcho per fare la voltura e ed il subentro senza burocrazia, gratuitamente e tutto onlineClicca qui per provare il servizio.

      In alternativa, se vuoi fare tutto in autonomia, puoi contattare direttamente il fornitore usando i canali a tua disposizione come: numero verde, sportelli o negozi della tua zona, Email, sito.

      I costi di subentro e voltura cambiano in base al mercato libero o di maggior tutela e all’utenza (luce o gas).

       

       

       

      Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I servizi sono offerti in autonomia da una società terza, Switcho s.r.l.; Banca del Piemonte si limita a segnalarti la possibilità di entrare in contatto con questa società. Banca del Piemonte resta estranea al tuo eventuale rapporto con Switcho s.r.l. e potrai attivare a tua discrezione i servizi offerti dalla predetta società. Per tutte le informazioni relative ai servizi puoi far riferimento al sito web e alla documentazione della società che fornisce tali servizi. Condizione necessaria per la ricezione del Buono Regalo Amazon.it* è la registrazione sul sito Switcho accedendo, ad esso, tramite le pagine dedicate del sito Banca del Piemonte ed il buon esito di cambio fornitore nel mercato energia e internet casa o una nuova attivazione nel mercato internet casa mediante il servizio offerto gratuitamente da Switcho. Leggi il regolamento completo.

      Come sospendere le rate del mutuo in caso di necessità

      Un sostegno per le famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate mensili del mutuo

      Il Fondo Solidarietà mutui prima casa, noto anche come Fondo Gasparrini, consente ai titolari di un mutuo fino a 400.000 € (massimale esteso con la crisi Covid, mentre in precedenza si fermava a 250mila euro), contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. Il fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

      Consulta la nostra pagina dedicata.

      Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La richiesta di mutuo è soggetta a valutazione ed approvazione da parte della Banca. Per tutte le condizioni contrattuali ed economiche non espressamente indicate si prega di fare riferimento alle “Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori ADESSOpuoi CASA” disponibile nella sezione Trasparenza del sito www.bancadelpiemonte.it e presso tutte le filiali della Banca.

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