INFORMAZIONI UTILI MUTUI
Il Fondo è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, un aiuto alle famiglie in difficoltà economica
Possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate dei mutui per un massimo di 18 mesi al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare
Il 27 aprile 2013 è stata avviata l’operatività del Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (di cui all’art. 2 comma 475 e successivi della legge n. 244 del 2007). Il Fondo consente ai mutuatari di richiedere, alla banca che ha erogato il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, la sospensione del pagamento delle rate, fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi. I principali requisiti per l’accesso sono, tra gli altri, un reddito Isee non superiore a 30.000 euro e l’importo di mutuo non superiore a 250.000 euro per l’acquisto di un immobile non di lusso ed adibito ad abitazione principale.
La sospensione avviene al verificarsi di almeno uno dei seguenti eventi, riferiti al mutuatario (o in caso di cointestazione ad uno dei mutuatari) successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
Per ulteriori approfondimenti collegarsi ai siti di Consap e Dipartimento del Tesoro.
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