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SUPERBONUS 110%

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Tutto ciò che occorre sapere sul Superbonus e sugli altri incentivi per lavori edilizi.

 

Il Decreto di Rilancio

 

Il Decreto Rilancio 34/2020 (diventato Legge 77/2020 il 19 maggio 2020) ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese per interventi  di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Il termine è spostato al 31 dicembre 2022 per i condomini (indipendentemente dalla percentuale di esecuzione dei lavori) e per gli edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o più comproprietari (se almeno il 60% dei lavori è stato eseguito entro il 30 giugno 2022). Per gli IACP il termine è fissato al 30 giugno 2023, prorogato al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno sono stati eseguiti almeno il 60% dei lavori.

Queste nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% al 90% delle spese spettanti per:

    • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in base all’articolo 16-bis del Tuir che include quelli di riduzione del rischio sismico – attualmente disciplinati dall’articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013
    • gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, in base all’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013

Il Decreto Rilancio ha, inoltre, introdotto la possibilità generalizzata di optare per alternative interessanti alla fruizione diretta della detrazione, quali:

    • un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (“sconto in fattura”)
    • la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante

    Chi può beneficiare del Superbonus?

    • Persone fisiche: per lavori effettuati su singole unità immobiliari, limitatamente a un numero massimo di due unità immobiliari per ciascun beneficiario (proprietario, conduttore, etc.), non adibite ad attività d’impresa, arte o professione
    • Condomìni: per lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici
    • Istituti Autonomi Case Popolari (IACP)
    • Cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa
    • Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS)
    • Associazioni e società sportive dilettantistiche: per i lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi

    Quali tipi di immobili possono essere oggetto del Superbonus?

    • Parti comuni di edificio condominiale
    • Singole unità immobiliari nel numero massimo di due per singolo proprietario
    • Sono escluse le categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio, storico e artistico)

    Gli interventi trainanti

    Il Decreto Rilancio ha individuato come “trainanti” e quindi eleggibili per avere diritto alla detrazione fiscale del 110% i seguenti interventi, individuati ai commi 1 e 4 dell’art. 119 Decreto Legge 34/2020.

    Nel dettaglio:

    Interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio (“cappotto”).

    La detrazione in questo caso è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

    • 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari
    • 40.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari
    • 30.000 €, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità immobiliari

    I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

    Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione.

    La detrazione in questo caso è così calcolata:

    • 20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari
    • 15.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

    Interventi sugli edifici singoli e unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione.

    La detrazione in questo caso è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 € ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smantellamento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

    Interventi antisismici (sismabonus) di messa in sicurezza su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3 anche se realizzati in un numero superiore alle due unità immobiliari.

    La detrazione in questo caso è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 96.000 € per unità immobiliare.

    Gli interventi trainati

    È possibile usufruire del Superbonus 110% anche per i seguenti interventi “trainati”, cioè legati e dipendenti da quelli “trainanti”, se realizzati congiuntamente con uno o più interventi “trainanti”.

    Nel dettaglio:

    • Interventi di efficientamento energetico: ecobonus ordinario (articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) relativo, ad esempio, a interventi di sostituzione di infissi e serramenti, di coibentazione, di installazione di schermature solari e pannelli solari per la produzione di acqua calda, sostituzione di caldaie con impianti a condensazione o pompa di calore, di riqualificazione energetica, per ciascuno dei quali si applicano i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
    • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica o installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati per un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 € per singola unità immobiliare (nel limite di 2.400 € per KWh di potenza nominale o di 1.000 € per Kwh di capacità di accumulato).
    • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici: installazione negli edifici di impianti appositi per consentire la ricarica dei veicoli elettrici per un ammontare complessivo di spese non superiore a 3.000 €.

    Quali sono i requisiti per poter accedere alla detrazione del 110%?

    L’accesso al Superbonus è subordinato al rispetto di determinati requisiti fondanti:

    • Upgrade energetico: gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche o il conseguimento della classe energetica più alta possibile.
    • Prestazione energetica: gli interventi devono rispettare i requisiti minimi sulle prestazioni energetiche degli edifici.
    • Attestato di Prestazione Energetica: è necessario il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica pre e post intervento da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.
    • Materiali: i materiali isolanti e gli impianti devono rispondere a specifici requisiti tecnici ed ambientali.

    3 modalità di utilizzo del bonus fiscale

    La detrazione del 110% può essere utilizzata in 3 modalità differenti:

    • Detrazione fiscale: è possibile beneficiare in dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale delle spese sostenute, ripartendola in 5 quote annuali di pari importo (entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi).
    • Cessione del credito: è possibile cedere il credito d’imposta alla Banca, in cambio della liquidità per effettuare i lavori.
    • Sconto in fattura: è possibile richiedere uno sconto direttamente in fattura all’impresa che esegue i lavori, pari al massimo all’ammontare delle spese sostenute, in cambio della cessione del credito d’imposta. L’impresa può a sua volta cedere il credito di imposta alla Banca.

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Bonus Fiscali Detrazione Recupero Spesa massima per unità immobiliare
Sismabonus    
Miglioramento di una classe sismica 70% 5 anni 96.000€
Miglioramento di due classi sismiche 80% 5 anni 96.000€
Serramenti, infissi e schermature solari 50% 10 anni 120.000€
Caldaie a biomassa e a condensazione 50% 10 anni 60.000€
Pompe di calore, scaldacqua a pompa e generatori ibridi 65% 10 anni 46.000€
Ecobonus    
Collettori solari e coibentazione strutture 65% 10 anni 92.000€
Microgeneratori 65% 10 anni 154.000€
Fotovoltaico e sistemi di accumulo 50% 10 anni 48.000€
Colonnine di ricarica elettrica 50% 10 anni 3.000€
Ristrutturazione    
Ristrutturazione edilizia 50% 10 anni 96.000€
Facciate    
Pulitura, tinteggiatura e rinnovo elementi costitutivi facciata esterna 50% 10 anni Non applicabile

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